Successione per causa di morte: come funziona e a chi spetta

Successione per causa di morte: come funziona e a chi spetta

Cos’è la successione per causa di morte?

La successione per causa di morte è l’istituto che regola i rapporti patrimoniali e personali di un soggetto nel momento della sua morte: tutto ciò che appartiene a una persona, al momento della sua morte si trasmette ai suoi eredi per successione.

Con la successione, il patrimonio del defunto (universum iusdefuncti) si trasferisce automaticamente ad altri soggetti (eredi), che subentrano in beni, diritti, obblighi, debiti, crediti. La successione è fenomeno inevitabile, e si verifica sempre: alla morte di chiunque, automaticamente si apre la sua successione.

Tale fenomeno evita che il patrimonio lasciato dal defunto resti senza titolare, perché in caso contrario esso, non venendo gestito da alcuno, si deperirebbe o disperderebbe, perdendo ogni utilità economica.

Quando si verifica la successione? E quando si acquistano i beni?

La successione si verifica al momento della morte, come legalmente inteso: morte naturale, come la individuata dalla disciplina medico legalevigente, oppure morte presunta (riconosciuta da sentenza, quando di un soggetto non si abbiano notizie da almeno dieci anni). L’acquisto da parte degli eredi non è, però, automatico: la legge non consente che un erede acquisti, oltre ai beni, obblighi e debiti senza limiti di responsabilità, fin quando egli non dia il suo consenso con l’atto di accettazione.

Alla morte, si “apre” la successione, il patrimonio è offerto (delato) ai futuri eredi, che però sono ancora solo chiamati all’eredità; con l’accettazione, essi cessano di essere chiamati e diventano eredi.

L’accettazione non è un atto formale: è sufficiente che un chiamato si qualifichi erede, anche in una scrittura privata, oppure compia un atto che presuppone la qualità di erede (ad esempio, vende un bene che era nel patrimonio del defunto, a lui offerto), realizzando una accettazione tacita.
Siccome può passare tempo tra la data della morte e la data in cui il chiamato all’eredità decide di accettare, la legge prevede, mediante una fictioiuris, che l’accettazione di eredità abbia effetti retroattivi: chi accetta l’eredità si considera erede fin dalla data della morte del defunto a ogni effetto di legge, anche se ha materialmente accettato in momento successivo.

Il chiamato all’eredità può valutare, nel tempo a sua disposizione (dieci anni è il termine di prescrizione) se conviene o meno accettare: se l’eredità contiene molti debiti, o il testatore ha donato già molto in vita e ha lasciato pochi beni, il chiamato può ritenere conveniente rinunziare all’eredità.
La rinunzia, a differenza della accettazione, ha bisogno di forme specifiche: può essere ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ossia il luogo dell’ultimo domicilio, non dell’ultima residenza, del defunto), oppure da qualunque Notaio, con atto pubblico.

Una rinunzia per scrittura privata sarebbe nulla.
Anche in questo caso, per assicurare la continuità nella titolarità dei beni, il legislatore prevede che la rinunzia abbia valore legale a partire dalla data di morte del defunto, anche se formulata successivamente.

Il defunto può regolare la successione o è stabilito tutto dalla legge?

Il futuro defunto (de cuius) può ricorrere a un testamento, per dividere o assegnare i suoi beni (successione testamentaria).

Se il de cuius non lascia testamento, o fa testamento parziale senza attribuire tutto l’asse o tutte le quote, opera la successione legittima: è la legge a stabilire a chi si devolverà il patrimonio e in quali quote. Essa opera quando manchi, in tutto o in parte, la successione testamentaria.

Che differenza c’è tra erede e legatario

Con il testamento, il futuro defunto può nominare eredi, ai quali assegnare tutto il patrimonio ossia tutti suoi beni e rapporti per intero o per quote, oppure legatari, ai quali attribuire solo beni singoli.
L’erede subentra in tutto il patrimonio, anche se il testatore nulla dica e anche se il testatore non ha considerato o non ricorda tutti i beni, o anche se i beni sono acquistati dopo la data del testamento e prima della morte; analogamente, esso subentra in tutti i debiti, obblighi, anche se questi sono più dei beni e dei crediti (damnosa hereditas): l’erede è tenuto a pagare i debiti anche con beni propri.

L’erede riceve, senza distinzioni, tutto il patrimonio (universum ius defuncti), attivo e passivo: beni, diritti, crediti e anche debiti. Se ci sono più eredi, per testamento o per legge, essi avranno il patrimonio in quote e con le stesse quote parteciperanno a crediti e debiti.
Quindi, un creditore del defunto può richiedere il suo credito agli eredi, ciascuno per la sua quota. Se il defunto aveva un debito di 100 euro, e lascia due eredi in parti uguali, il creditore potrà rivolgersi a ciascuno degli eredi, chiedendogli 50. L’erede è tenuto a pagare di tasca propria anche se nell’eredità la somma non è presente (c.d. responsabilità illimitata dell’erede).

Il legatario, invece, riceve solo il bene specificamente indicato, e non risponde automaticamente dei debiti; se il testatore pone a suo carico qualche debito o obbligo, ne risponde solo nei limiti del valore di quanto ha ricevuto con il legato.
Proprio per queste differenze, l’eredità non si acquista (con tutti i suoi effetti anche dannosi) se non c’è una accettazione da parte del chiamato (espressa o tacita), mentre il legato si acquista automaticamente, senza necessità di accettazione, e salva la possibilità di rinunziare. Nel primo caso, alcuni effetti possono condizionare il patrimonio personale dell’erede (specie in caso di eredità indebitate); nel secondo caso, l’unico effetto del legato è attribuire un diritto senza alcun effetto negativo, per questo la legge consente che si acquisti automaticamente senza necessità di accettazione.

Come si fa a capire se un soggetto è nominato erede o legatario?

Non sempre il testamento chiarisce se un soggetto è erede o legatario: il testatore spesso non conosce la differenza tra le due figure e si limita a dividere o attribuire i suoi beni.
La legge dà un criterio generale: se il testamento attribuisce tutto il patrimonio o quote del patrimonio (nomino erede i miei figli in quote uguali di un mezzo ciascuna), il beneficiario è chiamato erede, e acquista anche beni non espressamente contemplati e risponde di tutti i debiti e di tutti gli obblighi e dei legati; se il
testatore attribuisce singoli beni o gruppi di beni (lascio a mio figlio la casa in Napoli), il beneficiario è chiamato legatario. In alcuni casi, il testatore attribuisce beni per lo scopo di dividere il suo patrimonio, e solo in questo caso il beneficiario, pur ricevendo beni specifici, è erede e non legatario (institutio ex re
certa) (ho solo due beni, lascio il primo bene a mio figlio e il secondo bene a mia figlia).

Quali sono i beni oggetto della successione?

Sono oggetto della successione tutti i beni e rapporti patrimoniali del defunto: beni materiali, crediti, debiti, contratti in essere, purchè abbiano contenuto patrimoniale.
Esistono, però, alcune eccezioni. Non si trasmettono agli eredi:

  • rapporti personali, strettamente legati alla persona del defunto: il rapporto di coniugio, o di
    filiazione, i diritti alla propria immagine, alla salute, al proprio corpo, si estinguono con la
    morte;
  • rapporti patrimoniali in cui rilevano qualità personali: si pensi al contratto con un pittore o unoscultore, o con un famoso avvocato; alla morte, l’incarico non si trasmette agli eredi, che non potrebbero realizzare la stessa scultura o la stessa opera.

Oltre ai beni del defunto, maturano altri diritti per legge a favore dei chiamati o di altri?

Oltre ai beni e rapporti che si trasmettono dal defunto ai suoi eredi o legatari, alcuni diritti “nascono” al momento della morte, pertutelare alcuni soggetti: si pensi alla pensione di reversibilità, o al versamento delle indennità lavorative a favore dei congiunti(coniuge o unito civile, figli, parenti conviventi) del lavoratore morto sul lavoro o comunque mentre era ancora a lavoro; ai diritti morali d’autore.

Questi diritti spettano ai congiunti anche se rinunziano all’eredità.
La successione può essere regolata soltanto del de cuius: qualsiasi atto di disposizione dei beni in previsione della morte, dev’essere unilaterale ed avere la forma di un testamento.
Non è ammesso, in Italia (ma è ammesso in altri Paesi), il c.d. patto successorio o contratto successorio: se un soggetto si impegna nei confronti d’altro a lasciare beni per quando morirà, il contratto è nullo.

Ciò per evitare che altri possano desiderare la morte del futuro de cuius (c.d. votum captandae mortis).Allo stesso modo, è nullo il patto con cui qualcuno dispone di beni di un altro sul presupposto che questi glieli lasci dopo la morte, ed è nullo qualsiasi atto con cui si rinunzi a diritti sulla eredità di
un’altra persona prima che questa muoia. Sono nulli anche altri contratti che abbiano lo stesso effetto di disporre anticipatamente di futura successione: ad esempio, una clausola societaria con cui si disponga che alla morte di un socio, la sua quota vada agli altri soci e non agli eredi del socio defunto (clausola di consolidazione), oppure un contratto con cui si affidino beni a un altro soggetto, con l’incarico di distribuirli dopo la morte a beneficiari già individuati dal disponente (mandato c.d. mortis causa).

Quando avviene l’acquisto dell’eredità e del legato? Al momento della morte o
successivamente?

L’acquisto dell’eredità non è contestuale alla morte, ma avviene in momento successivo, ossia al momento della accettazione. Il legato, invece, si acquista automaticamente e immediatamente.
Con la morte, si apre la successione e si verifica la chiamata degli eredi e dei legatari: i primi non diventano eredi fino all’accettazione, espressa o tacita, i secondi sono immediatamente titolari dei beni a loro devoluti, perché il legato si acquista automaticamente senza necessità di accettazione.

La chiamata o vocazione è la designazione astratta dei beneficiari, fatta dalla legge o dal testamento.
Ad essa, si aggiunge la delazione, ossia la offerta dei beni: chi è delato, può accettare l’eredità e diventare immediatamente erede.
Alcuni soggetti sono chiamati ma non delati, ossia non possono ancora accettare e diventare eredi, perché manca ancora qualche evento o condizione: ad esempio, il testatore ha nominato un soggetto erede a una certa condizione, oppure ha nominato un soggetto erede, prevedendo, ove questi non accetti l’eredità, un altro erede in via subordinata (c.d. chiamato ulteriore). (Istituisco erede Tizietto a condizione che si laurei) (Istituisco erede Tizietto; se Tizietto non vorrà o non potrà accettare la mia eredità, a lui sostituisco Caietto).
Tali soggetti possono dichiarare di voler accettare, ma non diventano eredi fino a quando non si verifica la loro delazione: la loro accettazione è sospesa negli effetti.

Casi particolari sono quelli del chiamato non ancora nato (c.d. nascituro), che riceve la chiamata, ma riceverà la delazione solo al giorno della sua nascita, e del chiamato a termine: il termine è vietato per gli eredi (non è ammessa una istituzione di erede a termine, sia iniziale che finale), ma è ammesso per i legatari.

C’è una scadenza per l’accettazione dell’eredità? Cosa succede se un soggetto chiamato all’eredità non accetta?

Il chiamato ha un termine di dieci anni per accettare l’eredità, decorso il quale il diritto si prescrive.
Il testatore può stabilire un termine più breve (c.d. termine di decadenza) dei dieci anni, purchè non sia talmente breve da rendere impossibile l’accettazione.
Se il chiamato muore prima dei dieci anni, o prima del termine di decadenza senza avere accettato, la sua delazione si trasferisce ai suoi eredi, aprendosi una seconda eredità (c.d. ).

Se il chiamato non accetta l’eredità, la sua delazione spetta ad altri soggetti, che possono essere indicati dal testatore mediante una sostituzione (Se Tizietto non può o non vuole accettare gli sostituisco Caietto) oppure dalla legge: in mancanza degli eredi testamentari, si apre la successione legittima, a favore dei soggetti
individuati dal legislatore.

Questa ipotesi si verifica in tutti i casi in cui non ci sia accettazione e la delazione sia venuta meno: scadono i termini di prescrizione o decadenza, oppure il chiamato rinunzia espressamente, oppure non si verifica una condizione posta dal testatore, o si verifica una condizione posta come risolutiva (Lego il terreno in Roma a mio figlio Tizietto a condizione risolutiva che diventi edificabile), o viene dichiarata l’indegnità rispetto al defunto.

Se invece il chiamato muore, e non si è verificato alcuno di questi eventi, opera la trasmissione del diritto di accettare l’eredità agli eredi del chiamato.
Per il legato, l’acquisto è di regola immediato e automatico. Possono però operare cause di perdita del legato: rinunzia, condizione risolutiva, indegnità.

Come può l’erede tutelarsi dai debiti dell’eredità?

L’accettazione di eredità comporta in generale l’acquisto di tutto il patrimonio, sia attivo che passivo.
L’erede, pertanto, una volta accettata l’eredità, non può sottrarsi ai debiti del defunto, di cui risponde per intero anche con i beni personali.
La legge, però, consente al chiamato di tutelarsi accettato con il beneficio di inventario.

L’accettazione dev’essere ricevuta in forma pubblica, innanzi a un Notaio o al Cancelliere del Tribunale in cui si è aperta la successione. Prima o dopo l’accettazione, ma nel rispetto dei termini di legge, occorre procedere a inventario di tutti i beni dell’eredità, con ausilio del Cancelliere, o di un Notaio scelto liberamente dalla parte interessata: in presenza di tutti gli eredi o comunque previo invito di tutti gli eredi, si devono inventariare tutti i beni ereditari, inclusi mobili, denaro, gioielli e documenti, se del caso con intervento di uno stimatore.

Perfezionata, in questo modo, l’accettazione con beneficio di inventario, i creditori del defunto non possono aggredire i beni personali dell’erede, ma solo i beni dell’eredità.
L’erede beneficiato può procedere, con i beni dell’eredità, a liquidare i vari creditori, uno per volta (c.d. liquidazione individuale, a forma libera), oppure collettivamente (c.d. liquidazione concorsuale), con ausilio del Notaio del luogo.

L’accettazione beneficiata è possibile solo nel rispetto dei termini di legge: ad esempio, il chiamato che è già nel possesso dei beni dell’eredità in tutto o in parte, deve perfezionare accettazione beneficiata entro tre mesi , altrimenti diventa, in automatico, erede puro e semplice.
Inoltre, dopo l’accettazione beneficiata, i beni devono essere gestiti dall’erede, e possono essere alienati o comunque disposti solo previa autorizzazione del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o del Notaio.

L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria ?

L’accettazione con beneficio di inventario può essere formulata sempre da chiunque, nonostante eventuali divieti del testatore.
Per alcuni soggetti, invece, è obbligatoria.
Gli incapaci (minori, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno ove previsto) non possono accettare in modo puro e semplice, ma sono tenuti ad accettare con beneficio di inventario, in mancanza l’accettazione è nulla. Se accettano, e non perfezionano inventario, hanno un anno di tempo dal venir meno dell’incapacità di regolarizzare la loro posizione (un anno dalla maggiore età o dal venir meno della interdizione o inabilitazione).

Gli enti e le persone giuridiche (associazioni, fondazioni, comitati) devono accettare con beneficio
d’inventario; in mancanza, l’accettazione è nulla.

Il chiamato può sottrarsi integralmente all’eredità?

Il chiamato può rendersi estraneo all’eredità, perché essa contiene debiti rilevanti, oppure perché non vuole, per ragioni morali, subentrare nei beni del defunto.
In tal caso, anziché accettare , può rinunziare all’eredità.
La rinunzia avviene mediante atto pubblico ricevuto da Notaio o dichiarazione resa alla Cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione (art. 519 c.c.).

Essa, naturalmente, può avvenire solo se l’eredità non è mai stata accettata, espressamente o tacitamente: chi accetta l’eredità resta per sempre erede e non può più rinunziarvi. Ad esempio, se un chiamato ha venduto un bene ereditario, ha comunque accettato, anche se non ha formulato un espresso atto di accettazione, quindi non può più rinunziare.

Cosa accade alla chiamata ereditaria nel caso di rinunzia?

Colui che rinunzia si considera come non fosse mai stato chiamato all’eredità (art. 521 c.c.). La rinunzia, inoltre, ha effetti retroattivi, ossia dalla data di morte del defunto: Pertanto, la sua chiamata spetterà ad altri soggetti, ricalcolando le quote come se il rinunziante non ci fosse mai stato: se il defunto ha lasciato testamento e ha previsto una sostituzione, la chiamata spetterà al sostituito; se il defunto non ha lasciato testamento, o non ha previsto nulla, la chiamata spetterà agli
eredi legittimi (art. 522 c.c.).

Il Codice civile prevede, in verità, altre ipotesi di devoluzione della chiamata (delazione) in caso di rinunzia: la rappresentazione (se il rinunziante è figlio o fratello del defunto, la chiamata va automaticamente ai figli o discendenti del rinunziante) e l’accrescimento (se il rinunziante era chiamato all’eredità insieme ad altri congiuntamente, la sua chiamata si accresce agli altri in proporzione alle quote iniziali).

È possibile rinunziare a favore di un altro soggetto?

La rinunzia è una dichiarazione astratta, ossia non ha un beneficiario.
La legge, o il testatore se c’è testamento, possono stabilire a chi spetterà la delazione in caso di rinunzia, ma il rinunziante non può attribuire a qualcuno gli effetti della rinunzia: se il chiamato rinunzia a favore di qualcuno, con o senza corrispettivo, sta disponendo dell’eredità, e quindi accetta.

Solo chi rinunzia in astratto, senza prevedere beneficiari, è estraneo all’eredità (art. 478 c.c.).

Che requisiti deve avere il chiamato?

Tutti possono ricevere per successione, non esistono specifici requisiti di idoneità o di capacità. È sufficiente essere soggetti di diritto e avere la capacità giuridica.
Anche un incapace d’agire (minore, interdetto, inabilitato, beneficiario d’amministrazione di sostegno) può ricevere per successione, non esiste l’incapacità a succedere.

Esistono casi eccezionali in cui non si può succedere a uno specifico defunto (incapacità relativa a succedere), legati a valutazioni di opportunità del legislatore: il tutore e il protutore prima che sia approvato il conto (artt. 596 ss. c.c.) (salvo si tratti di ascendente, discendente, coniuge o unito civile, fratello o sorella), il Notaio, i testimoni e l’interprete del testamento pubblico (art. 597 c.c.), .la persona che ha scritto materialmente, su dettatura del testatore, il testamento segreto , e il Notaio a cui il
testamento segreto sia stato consegnato in busta non sigillata (art. 598 c.c.), nonché padre, madre, discendenti, coniuge, unito civile dei medesimi soggetti, considerati automaticamente “persone interposte” (art. 599 c.c.).

È possibile chiamare all’eredità un soggetto nascituro?

La legge prevede (art. 462.c.c.), in due ipotesi, la chiamata di un soggetto non ancora nato (c.d. nascituro): in mancanza di testamento, è chiamato all’eredità il nascituro già concepito, che abbia rapporto di parentela col defunto (figlio concepito, nipote concepito, e così via); con testamento, il defunto può chiamare all’eredità un soggetto ancora non nato né concepito, purchè figlio di una persona vivente alla morte del testatore (istituisco erede il primo figlio che nascerà al mio amico Tizietto).

In questi casi, la chiamata è immediata, ma la delazione si concretizza al momento dell’acquisto della capacità giuridica, ossia alla nascita del chiamato.

Alla nascita, egli può, naturalmente rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale,esercitare tutti i poteri del chiamato, ed accettare l’eredità.

Chi amministra i beni lasciati al nascituro prima della nascita?

Fino al momento della nascita, l’eredità attribuita al nascituro è amministrata dai soggetti indicati dalla legge: se il nascituro è già concepito, l’amministrazione spetta ai genitori (art. 643 c.c.); se il nascituro non è ancora concepito, l’amministrazione spetta ad altri soggetti (chiamato in sostituzione, coerede avente diritto ad accrescimento, il presunto erede legittimo), e ai genitori spetta la sola rappresentanza ossia il potere di intervenire per tutelare le ragioni del potenziale erede oggi nascituro.

L’amministratore può gestire i beni secondo le regole previste per il curatore dell’eredità giacente, ma per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione necessita dell’autorizzazione del Tribunale del luogo di apertura della successione o del Notaio incaricato della stipula (art. 644 c.c.).

Cosa accade se un chiamato non è reperibile, o è stato dichiarato assente o morto presunto? Se un soggetto non dà notizie di sé per lungo tempo, può essere dichiarata la sua assenza: in tal caso, i suoi diritti sono provvisoriamente attribuiti ad altri, prevedendo, la legge, alcune regole per il caso in cui quella persona ritorni o si scopra che è ancora in vita.

Se un chiamato è assente, la sua quota spetta a coloro a cui sarebbe spettata se il chiamato non fosse mai esistito (art. 70 c.c.): se il defunto ha lasciato testamento e ha previsto una sostituzione, la chiamata spetterà al sostituito; se il defunto non ha lasciato testamento, o non ha previsto nulla, la chiamata spetterà agli eredi legittimi.

Il Codice civile prevede, in verità, altre ipotesi di devoluzione della chiamata (delazione) in caso di rinunzia: la rappresentazione (se il rinunziante è figlio o fratello del defunto, la chiamata va automaticamente ai figli o discendenti del rinunziante) e l’accrescimento (se il rinunziante era chiamato all’eredità insieme ad altri congiuntamente, la sua chiamata si accresce agli altri in proporzione alle quote iniziali).

Se il chiamato è stato anche dichiarato presunto morto, si considera come qualsiasi altro defunto: se alla morte del defunto, il chiamato è già stato dichiarato morto presunto, la sua delazione spetta ai soggetti previsti dal testatore (sostituzione) o dalla legge; se invece il chiamato è dichiarato morto presunto dopo la morte del primo defunto, la chiamata spetta ai suoi erediti per trasmissione del diritto di accettare (art. 479 c.c.).

È possibile istituire erede o legatario una persona giuridica, un ente non riconosciuto (associazione, fondazione, comitato, società)?

È possibile istituire erede o legatario anche soggetti diversi dalle persone fisiche: associazioni, riconosciute e non, fondazioni, comitati, e società.
Tali soggetti hanno piena capacità giuridica, anche se non sono riconosciuti.
Tali soggetti, però, possono solo accettare con il beneficio d’inventario (art. 473 c.c.): la legge vuole tutelare l’ente, che generalmente ha scopo benefico o di utilità sociale, dal rischio di assumere direttamente i debiti del defunto.

Dopo l’accettazione, l’ente deve perfezionare l’inventario, nel termine di novanta giorni.
L’accettazione pura e semplice, formulata da uno di questi enti, sarebbe nulla. L’accettazione con beneficio d’inventario, non seguita dall’inventario, resterebbe inefficace, quindi l’ente dovrebbe ripetere l’accettazione.

L’obbligo non si applica alle società, che possono accettare in modo puro e semplice.
Se il testatore ha formulato un legato, non ci sono vincoli né obblighi: l’ente subentra nel legato come qualsiasi altro soggetto, e sopporta gli eventuali oneri o sublegati imposti dal testatore, nei limiti del valore del bene legato (art. 671 c.c.).

È possibile, inoltre, formulare lasciti in favore di enti da istituire (ad esempio, una fondazione): in tal caso, alla morte del testatore, gli eredi, o l’esecutore testamentario designato, provvederanno agli atti necessari (atto pubblico di fondazione) e alle pratiche per iscrizione al Registro Persone Giuridiche o al RUNTS. Fino alla nascita dell’ente, i beni restano “sospesi”; per assicurare che siano conservati, il Notaio ha obbligo di comunicare il testamento contenente la disposizione al Prefetto competente per territorio (art. 3 disp. Att. c.c.).

È possibile costituire l’ente direttamente con il testamento?

È possibile, ma solo per gli enti non associativi.
Il testatore può, unilateralmente, con il testamento, costituire una fondazione (art. 14 c.c.) destinando ad essa beni; in questo caso, a differenza del precedente, la fondazione “nasce”, per effetto del testamento, alla morte del testatore, salva la necessità di provvedere (a cura degli eredi o di un esecutore testamentario nominato, all’iscrizione al Registro Persone Giuridiche o al RUNTS.

Non è possibile, invece, costituire direttamente enti associativi: l’associazione o il comitato richiedono la presenza di più soggetti, pertanto il testamento, atto unilaterale del solo testatore, non è idoneo.
Non si può costituire, con testamento, una società per diversi motivi: la società di persone e la cooperativa richiedono, come le associazioni, pluralità di soggetti; la società di capitali, invece, non esiste fino all’iscrizione al Registro Imprese, e il testamento non è strumento idoneo per tale iscrizione.

È possibile diseredare qualcuno?

Non esiste un espresso divieto di diseredare, ed è ormai ritenuta ammissibile (Cass. civ., 8352/2012) la clausola con cui il testatore esclude un soggetto dalla successione: le disposizioni a contenuto negativo (esclusione dall’eredità; esclusione dell’accrescimento; esclusione dalla rappresentazione) sono ormai pacificamente consentite.

Tale facoltà però non può essere estesa ai figli o discendenti al coniuge e agli ascendenti del testatore, ossia ai soggetti che hanno diritto alla quota di legittima: non è possibile diseredare dalla quota di legittima. Un testatore non potrebbe, ad esempio, diseredare il coniuge o un figlio, perché in questo modo li priverebbe della quota di legittima; la clausola sarebbe nulla per violazione del divieto di cui all’art. 549 c.c. (pesi e condizioni sulla legittima).

È invece ammessa la diseredazione di fratelli e sorelle, nipoti figli di fratelli e sorelle, o altri parenti, che potrebbero avere diritto alla successione in mancanza di coniuge, ascendenti e figli o discendenti: il testatore può impedire quindi che si apra la successione a favore di tali soggetti, e fare in modo che essa si devolva ai parenti più lontani.

È previsto un caso eccezionale di ammissibilità della diseredazione del genitore: l’art. 448-bis c.c. consente a un soggetto di escludere volontariamente dalla successione il genitore che sia decaduto dalla responsabilità genitoriale (per casi diversi dal maltrattamento o mancanza dei doveri genitoriali) e non sia mai stato reintegrato (ad esempio, il genitore penalmente condannato per reati sessuali o reati di violazione dello stato civile).
Se il diseredato è fratello o sorella del defunto, la delazione ereditaria passa ai suoi figli o discendenti per rappresentazione (art. 467 c.c.).

È possibile escludere soggetti che abbiano tenuto comportamenti negativi verso il defunto?

La legge prevede che, a fronte di comportamenti di particolare gravità verso la persona del defunto o di suoi stretti parenti e del coniuge (omicidio, tentato omicidio o reati equiparati, falsa testimonianza per reati gravi), o verso la libertà di testare (soppressione di testamenti o alterazione, creazione di falsi testamenti) o ancora nei confronti dei soggetti decaduti da responsabilità genitoriale per maltrattamenti (art. 330 c.c.) che non siano stati reintegrati, l’esclusione dalla successione per indegnità (art. 463 c.c.).

Questi soggetti vengono regolarmente alla successione, sono delati e possono accettare, ma possono essere successivamente esclusi giudizialmente: in caso di reati, è il giudice penale a pronunciare l’indegnità; in altri casi, è possibile una sentenza in sede civile, che esclude dall’eredità e fa perdere ogni diritto; i beni ereditari devono quindi essere restituiti, e con essi i frutti percepiti.

Se l’indegno è figlio o fratello o sorella del defunto, la delazione ereditaria passa ai suoi figli o discendenti per rappresentazione (art. 467 c.c.).

Cosa succede se un soggetto rinunzia all’eredità o perde il diritto di accettare?

Il legislatore disciplina le ipotesi in cui un soggetto, chiamato alla successione per legge o per testamento, rinunzia al suo diritto o comunque lo perde.
La rinunzia all’eredità rende il rinunziante totalmente estraneo alla successione.
Pertanto, chi rinunzia si considera come non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.).

Il diritto di accettare l’eredità, inoltre, può perdersi per:

  • prescrizione, dopo dieci anni dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione in proprio favore (art. 480 c.c.);
  • decadenza (art. 481 c.c.), se il chiamato non decide se accettare o meno nel termine assegnato, su richiesta di altri interessati, dall’autorità giudiziaria;
  • verificarsi di una condizione risolutiva apposta dal testatore (esempio: Istituisco erede il mio amico Caio alla condizione risolutiva che io abbia figli);
  • indegnità (art. 463 c.c.);
  • assenza (artt. 69 – 70 c.c.): in tal caso i diritti dell’assente si devolvono a coloro che li avrebbero avuti se l’assente non fosse mai esistito;
  • premorienza: se il chiamato, all’apertura della successione, risulta morto prima del de cuius;
  • diseredazione, nei casi in cui questa è consentita.

A chi spetta la quota del chiamato che perde il diritto di accettare l’eredità?

All’esito della rinunzia la quota di eredità resta senza titolare.
La legge stabilisce a chi spetteranno, in particolare secondo i seguenti istituti: sostituzione, rappresentazione, accrescimento, successione legittima.
Se un soggetto non può o non vuole accettare, opera innanzitutto la sostituzione: se il testatore ha previsto un sostituto (art. 688 c.c.) (esempio: Istituisco erede Tizietto. Se Tizietto non può o non vuole accettare, a lui sostituisco Caietto), a quest’ultimo spetta la delazione (in quota o per intero) non accettata dal primo chiamato. Il sostituito subentra in tutti i diritti ed obblighi del primo chiamato, indi riceve la quota con tutti gli oneri e eventuali legati a carico. Se nemmeno il sostituito può o vuole accettare, scatta una nuova sostituzione, se prevista, altrimenti si passa al successivo istituto sopra indicato (rappresentazione, accrescimento, successione legittima).

Se il testatore non ha previsto sostituzioni, o se i sostituiti non possono o non vogliono accettare, opera la rappresentazione (art. 467 c.c.): se il primo chiamato è figlio o figlia o fratello o sorella del defunto, sono chiamati alla successione i discendenti dei primi chiamati (esempio: Se Tizio, figlio di Tizione, non può o non vuole accettare l’eredità di Tizione, opera la rappresentazione in favore di Tizietto, figlio di Tizio). Il rappresentante eredita direttamente dal defunto originario: nell’esempio, Tizietto sarà erede di Tizione, anche se non sarà erede di Tizio. Se i discendenti sono più di uno, la quota del primo chiamato si divide tra loro, per stirpi o famiglie (esempio: se Tizio ha due figli, Tizietto e Tizietta, succedono per rappresentazione questi ultimi, dividendosi in parti uguali la quota di Tizio).

Se il rappresentante non può o non vuole accettare, la rappresentazione opera ancora in linea discendente, all’infinito (esempio: se Tizietto non può o non vuole accettare, la quota passa a suo figlio
Tiziettino). Se non ci sono i presupposti per la rappresentazione, perché il primo chiamato non ha figli né discendenti o perché questi neppure intendono o possono accettare, può operare l’accrescimento (art. 674 c.c.).

Se più soggetti sono chiamati insieme senza precisazione di quote (esempio: Istituisco Tizietto e Caietto miei eredi universali) oppure insieme nella medesima quota (esempio: Istituisco Tizietto e Caietto nella quota di un mezzo del mio patrimonio) oppure ancora in quote uguali (esempio: Istituisco Tizietto e Caietto nelle quote di un terzo ciascuno), e uno di essi non può o non vuole accettare, la sua quota si accresce all’altra.

Colui che ottiene l’intera quota per accrescimento, la può accettare tutta e non può accettare solo in parte: l’accrescimento è un fenomeno legale, e subentra in tutti i diritti e gli obblighi inclusi oneri e sublegati.
Se non ci sono nemmeno i presupposti per l’accrescimento, la quota non accettata va agli eredi legittimi, ossia a quei soggetti ai quali la legge attribuisce il patrimonio in mancanza di testamento.

Cos’è la quota di legittima? A chi spetta?

La quota di legittima è una parte di eredità che spetta, inderogabilmente, ad alcuni soggetti (art. 536 c.c.), chiamati legittimari o riservatari: coniuge, figli e loro discendenti, genitori e ascendenti in linea retta.

A questi soggetti spetta una quota di eredità variabile, a seconda del numero e delle varie categorie: ad esempio, se chi muore lascia coniuge e un solo figlio, essi hanno diritto a un terzo ciascuno di legittima; se chi muore lascia coniuge e più figli, il coniuge ha diritto a un quarto di legittima, e i figli a un mezzo di legittima (art. 542 c.c.). Le quote residue sono libere e rappresentano la cosiddetta quota disponibile: il testatore può attribuirle a chi vuole, anche a estranei o in beneficenza, e nessuno potrà reclamarle.
Il testatore non può in alcun modo violare le quote di legittima: qualsiasi disposizione del testamento che violi la quota di legittima, può essere impugnata dai legittimari con la azione di riduzione. Ad esempio, se il testatore, pur avendo coniuge e figli, istituisce erede un amico, il coniuge e i figli possono
agire in riduzione e chiedere la loro quota di legittima; la parte residua resterà al beneficiario testamentario.

Come fa il legittimario a sapere quanto gli spetta? Come si calcola il valore della quota di legittima?

Per conoscere il valore delle quote di legittima è necessario effettuare un calcolo, chiamato riunione fittizia. Il patrimonio relitto (relictum), lasciato dal defunto, dopo aver sottratto i debiti, va sommato a tutte le donazioni che il defunto ha effettuato in vita (donatum), perché anch’esse possono ledere la quota di legittima.

Da questo calcolo viene fuori il valore del patrimonio globale, diviso in parte legittima e parte disponibile.
Per conoscere la quota del singolo legittimario, a questo risultato va applicata la quota che la legge attribuisce al legittimario.

Volendo usare una espressione matematica avremmo: RELICTUM – DEBITI + DONATUM moltiplicato per la quota di legittima.

Facciamo un esempio: il defunto lascia moglie e due figli, che hanno (art. 542 c.c.) quote di legittima pari a un quarto ciascuno. Il patrimonio relitto ha valore 100, ci sono debiti per valore 20, e il defunto ha effettuato in vita donazioni per valore 40. Vogliamo conoscere la quota di legittima della moglie.

Il calcolo da effettuare è: (100 – 40 + 20) x ¼ = 30.

Il valore della quota di legittima del coniuge è 30.

Quindi, se il coniuge non ha ricevuto almeno 30, tra donazioni fatte in vita dal defunto e testamento, può agire in riduzione.

Cosa può fare il testatore per non attribuire la quota di legittima?

Il testatore non può in alcun modo escludere un legittimario dall’eredità: la diseredazione di un legittimario sarebbe nulla (Cass. civ., 8352/2012).
Sono nulle anche tutte le clausole volte a limitare o gravare di pesi la legittima (art. 549 c.c.).

Ad esempio, se il testatore lascia a un figlio anche tutta la quota di legittima, ma pone a suo carico un onere (Istituisco mio Tizietto erede nella intera quota di legittima a lui spettante, e pongo a suo carico l’onere di versare euro 10.000 in beneficenza) o prevede condizioni (Istituisco mio figlio Tizietto erede nella intera quota di legittima,
alla condizione sospensiva che arrivi la nave dall’Asia), essi sono nulli.

È possibile, invece, non nominare affatto il beneficiario, né in senso positivo né in senso negativo, e attribuire tutto il patrimonio ad altra persona (c.d. pretermissione del legittimario). In tal modo, il testatore attribuisce tutto il patrimonio ad altri, omettendo il legittimario.
In questo caso, non essendoci disposizioni negative, il testamento non è affetto da nullità; l’istituzione di erede evita che si apra la successione per legge e, quindi, che il legittimario possa partecipare alla successione.

Se vuole essere ancora più sicuro, il testatore può prevedere delle sostituzioni: se il primo istituito non può o non vuole accettare, l’eredità passerà al sostituito, e ancora ad altri ulteriori sostituiti.
Così facendo, solo se rinunzieranno tutti, si aprirà la successione per legge e il legittimario “odiato” avrà diritto alla successione.

Il legittimario potrà, però, comunque tutelarsi con la c.d. azione di riduzione: chiederà la quota di legittima, tramite azione giudiziale, e la differenza resterà ai soggetti nominati nel testamento.

Cosa succede se il testatore ha attribuito l’eredità a soggetti diversi dai legittimari, oppure se ha donato tutto in vita e non ha lasciato beni?

Se il testatore ha disposto del suo patrimonio, con testamento o con donazioni in vita, senza lasciare nulla a un legittimario (c.d. legittimario pretermesso), oppure lasciando beni che valgono meno della loro legittima, egli può tutelarsi con l’azione di riduzione.

Agendo in giudizio, essi possono ottenere la quota di legittima, riducendo le disposizioni che il testatore ha effettuato in favore di altri.
La sentenza di riduzione attribuisce al legittimario la sua quota e lo fa diventare erede: egli così entra nel patrimonio ereditario, partecipa a tutti i beni, ai debiti, ai crediti.

Se il legittimario era stato istituito erede, ma in una quota inferiore a quella a lui spettante per legge (secondo il calcolo sopra esposto ) oppure ha ricevuto la sua quota, ma il patrimonio era stato svuotato in vita con donazioni (c.d. legittimario leso), egli può agire in riduzione e ricevere altra quota ereditaria, così da raggiungere l’intera quota di sua spettanza.