Il trust autodichiarato è valido? La sentenza di Padova

Il trust autodichiarato è valido? La sentenza di Padova

Cos’è il trust autodichiarato

Si parla di trust autodichiarato quando il soggetto che lo istituisce nomina se stesso anche per il ruolo di trustee: il settlor, nominando se stesso trustee, costituisce parte del (o l’intero) proprio patrimonio in trust, prevedendo un certo scopo o nominando uno o più beneficiari, del reddito dei beni durante la gestione o della proprietà dei beni alla fine del trust.

La legittimità o meno del trust autodichiarato è oggetto di diverse pronunce, ed è stata spesso risolta in modo severo in giurisprudenza: anche se è previsto in molte leggi straniere che il Disponente nomini se stesso trustee, spesso il trust autodichiarato non è stato riconosciuto perché contenente alcune anomalie che ne mettono in dubbio la natura.

Se il Disponente nomina se stesso trustee per gestire i beni, e conserva i poteri di proprietario, riserva a sé i redditi , e non nomina un Guardiano che possa controllare le operazioni, dimostra di non aver realmente devoluto i beni, ma di aver solo creato uno “schermo” per sottrarre i beni ai creditori, pertanto, in tal caso, il trust è considerato non meritevole e quindi nullo.

La questione si colloca al centro del dibattito in materia di pianificazione patrimoniale, ambito in cui l’utilizzo dello strumento del trust è sempre più frequente. In tale contesto, risulta essenziale che i trust siano strutturati con requisiti di solidità giuridica tali da garantirne la tenuta rispetto a eventuali contestazioni di nullità.

Il trust autodichiarato nella giurisprudenza: un caso delicato

Anche se l’Italia è stato il primo Paese di civil law (ossia non di diritto anglosassone) a ratificare la Convenzione de l’Aja, stipulata il 1° luglio 1985, con la L. 16 ottobre 1989, n. 364, non è mai stata approvata una legge italiana regolatrice di tale istituto, pertanto, nell’ordinamento italiano, i trust possono essere riconosciuti ma sono regolati sempre da legge straniera.

Anche un trust costituito in Italia, da Disponente italiano, con trustee italiano e in favore di beneficiari italiani, e su beni in Italia, è per forza di cose regolato da legge straniera: nell’atto istitutivo, il Disponente deve individuare la legge regolatrice del trust.

Ciò crea, in molti casi, delicati problemi di compatibilità: spesso, negozi e pattuizioni ammessi in ordinamento esteri, non sono ammessi nell’ordinamento italiano, e non possono essere riconosciuti.

È delicato compito dei Notai, e, in caso di controversia, dell’autorità giudiziaria, valutare la compatibilità dell’atto istitutivo con la legge italiana: in alcuni casi, infatti, la clausola, pur non prevista o regolata dalla legge italiana, può essere riconosciuta e ammessa, in altri, invece, essa, ponendosi in contrasto con principi inderogabili interni (c.d. ordine pubblico interno), non può essere riconosciuta.

Perché un negozio sia considerato trust, requisiti minimi (art. 11 della Convenzione de l’Aja) sono che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica.

Sono salvi, in particolare, alcuni principi.

La Convenzione (art. 15) non ostacola, infatti, l’applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorchè non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: a) la protezione di minori e di incapaci; b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima; d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità; f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede. Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.

Inoltre, nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l’istituto del trust o la categoria del trust in questione (art. 13).

La definizione secondo la Convenzione dell’Aja

L’art. 2 della Convenzione prevede in particolare che per trust si intendano i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Normalmente, dunque, i soggetti del trust sono tre: il disponente (settlor), il trustee e il beneficiario: un soggetto (settlor) può trasferire uno o più beni ad un soggetto fiduciario (trustee) il quale si obbliga a gestire quei beni nell’interesse di un terzo (beneficiario) o per il conseguimento di uno scopo determinato e ulteriore.

L’effetto di segregazione e destinazione patrimoniale

Elemento essenziale, ed effetto maggiormente considerato da chi lo stipula, è l’effetto che il trust produce in termini di segregazione e destinazione patrimoniale: i beni oggetto del trust, infatti, pur entrando nel patrimonio del trustee, non si confondono con gli altri beni del patrimonio medesimo, ma vanno a costituire una massa patrimoniale autonoma e separata. Essi sono sottratti all’aggressione dei creditori del trustee e del settlor, potendo essere aggrediti solo da coloro che diventano creditori del trust.

Si parla di trust autodichiarato quando il soggetto che lo istituisce nomina se stesso anche per il ruolo di trustee: il settlor, nominando se student trustee, costituisce parte del (o l’intero) proprio patrimonio in trust, imprimendo al medesimo una particolare destinazione.

La legittimità o meno del trust autodichiarato è oggetto di diverse pronunce, ed è stata spesso risolta in modo severo in giurisprudenza.

La questione si colloca al centro del dibattito in materia di pianificazione patrimoniale, ambito in cui l’utilizzo dello strumento del trust è sempre più frequente. In tale contesto, risulta essenziale che i trust siano strutturati con requisiti di solidità giuridica tali da garantirne la tenuta rispetto a eventuali contestazioni di nullità.

Le condizioni di validità e il regime fiscale

La validità del trust auto dichiarato è subordinata ad alcune condizioni: l’atto istitutivo deve essere strutturato in modo tale da impedire al settlor-trustee di gestire a suo piacimento i beni in trust; la concreta operatività del trust deve essere pienamente conforme alle previsioni negoziali; non deve trattarsi di trust interposto  (si vedano, ad esempio, Cass. civ., sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016 e sentenza  n. 22754 del 12 settembre 2019) confermano la legittimità del trust autodichiarato e fissano anche nuovi principi in ambito finanziario in quanto, con riferimento alla tassazione dovuta i giudici della Suprema Corte hanno affermato che al trust autodichiarato non si applicano le imposte proporzionali dovute per i trasferimenti di beni e diritti bensì quelle previste in maniera fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.

Quanto detto viene spiegato evidenziando come nell’atto istitutivo del trust autodichiarato difetti un reale trasferimento suscettibile di generare materia imponibile; dunque, in assenza di un reale arricchimento derivante da un reale trasferimento di beni e diritti, la tassazione dovuta è quella in misura fissa e non proporzionale.

Inoltre, agli atti di dotazione del trust non è applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni in quanto manca il presupposto impositivo della liberalità, alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti.

Il caso: la sentenza n. 329 del 2025 del Tribunale di Padova

Una recente sentenza n. 329 del 2025 del Tribunale di Padova, seppur di merito, è particolarmente significativa per le argomentazioni usate nell’affrontare il tema della validità del trust autodichiarato.

Nel 2010, il disponente costituiva un trust autodichiarato di natura familiare, attribuendo a sé stesso la qualifica di trustee e designando come beneficiari i propri discendenti, ancora nascituri.

Successivamente, nella medesima veste di trustee del trust, egli procedeva all’acquisto – con risorse proprie – di un immobile destinato a confluire nel fondo in trust, nel quale lo stesso stabiliva la propria residenza.

Nel 2020, mediante atto di modifica dell’atto istitutivo, il disponente rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di trustee, nominando quale nuovo trustee una società fiduciaria interamente partecipata da un proprio partner commerciale.

A seguito di tali vicende, l’ex coniuge del disponente – titolare di un credito per il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione giudiziale – conveniva in giudizio, sia in proprio che in qualità di genitore convivente dei due figli, il disponente e il nuovo trustee.

La parte attrice chiedeva al Tribunale, inter alia, di accertare e dichiarare:

la nullità, invalidità e/o inefficacia del trust, con conseguente accertamento della proprietà esclusiva in capo al disponente dell’immobile oggetto del fondo in trust;
la nullità dell’atto di modifica relativo alla nomina del nuovo trustee, per nullità derivata dall’atto istitutivo originario, e la conseguente riconduzione del bene al patrimonio personale del disponente.

A fondamento delle proprie domande, l’attrice deduceva la nullità del trust perché immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., nonché la violazione dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985, in assenza dell’essenziale requisito della segregazione patrimoniale: secondo la parte attrice, il disponente non aveva mai effettivamente perso la disponibilità dell’immobile oggetto del fondo in trust, configurando  un falso trust o “sham trust” avente come unico obiettivo quello di sottrarre il bene alle legittime pretese creditorie.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha dichiarato la nullità del trust ritenendo sussistente un vizio strutturale dell’atto istitutivo, idoneo a escludere la validità del trust per mancanza di segregazione e per interferenza del disponente nella gestione.

La pronuncia in commento offre un’analisi approfondita sulla validità del trust autodichiarato, soffermandosi in particolare sull’ammissibilità di tale figura alla luce dei principi di segregazione patrimoniale e autonomia gestionale propri dell’istituto.

Il Tribunale considera determinante, nella valutazione, che il trustee coincida con il disponente (settlor) ed eserciti poteri ampi e incisivi nella gestione del patrimonio conferito nel fondo in trust. In tale configurazione, si impone un esame attento volto a verificare se tali poteri siano compatibili con la reale separazione del fondo in trust dal patrimonio personale del disponente-trustee.

Nella natura dell’istituto, il trustee assume la titolarità dei beni non in qualità di pieno proprietario, bensì quale soggetto tenuto a gestire beni nell’interesse dei beneficiari e in coerenza con lo scopo indicato nell’atto istitutivo. Il disponente non può mantenere un potere diretto sulla gestione del patrimonio conferito, poiché ciò comprometterebbe il presupposto indefettibile della segregazione e svelerebbe l’irrealtà della devoluzione.

Ove manchi un effettivo spossessamento dei beni, e il disponente continui a interferire in modo rilevante nella gestione del fondo, il trust risulta privo dei requisiti di validità richiesti dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985.

Nel caso di specie, il giudice ha dato rilievo a due disposizioni dell’atto istitutivo che, in concreto, vanificano ogni reale separazione tra il patrimonio personale del disponente e quello in trust, e possono rappresentare indici di anomalia in un trust autodichiarato:

una prima, che consente al trustee di distribuire ai beneficiari o allo stesso disponente il reddito non impiegato nella gestione del trust;
una seconda disposizione, che autorizza il trustee a destinare reddito e, in caso di insufficienza, il fondo in trust a beneficio del disponente o di un beneficiario attuale, qualora il patrimonio e il reddito di costoro risultino insufficienti a causa di circostanze estranee.

Tali previsioni, unite alla qualifica del disponente come trustee, evidenziano la persistenza di un controllo diretto da parte del disponente sulla gestione e disponibilità dei beni in trust.

Il disponente, infatti, si era riservato poteri sostanziali: decidere la distribuzione dei beni, stabilire i poteri del trustee, nominare o revocare il guardiano, porre termine al trust e, soprattutto, utilizzare personalmente i beni o i redditi del fondo in caso di necessità patrimoniali.

A rafforzare l’assenza di autonomia tra settlor e trustee vi è un ulteriore elemento fattuale rilevato dal giudice di prime cure: poche settimane prima della nomina del nuovo trustee, il disponente, ancora nella veste di trustee, concedeva in locazione l’immobile oggetto del trust, vincolandone l’utilizzo e compromettendo la futura autonomia decisionale del trustee subentrante nella gestione del bene.

Alla luce di tali circostanze, il Tribunale si è pronunciato sulla nullità del trust.

Conclusioni

La sentenza pone in rilievo la delicatezza dell’equilibrio tra le diverse esigenze che si manifestano nella costituzione di un trust auto dichiarato, e l’importanza dell’indagine di volontà e del controllo di legalità operati dal Notaio rogante.

Assume rilievo centrale la sovrapposizione soggettiva tra disponente e trustee, la cui valutazione deve essere condotta alla luce del principio cardine della segregazione patrimoniale: i beni conferiti nel trust risultino effettivamente separati dal patrimonio personale del trustee-disponente, sia sotto il profilo giuridico che gestionale. A tal fine, occorre verificare che i poteri attribuiti al trustee non siano tali da svuotare di contenuto l’autonomia del fondo in trust, compromettendone la funzione e l’efficacia quali strumenti di pianificazione patrimoniale genuina e opponibile ai terzi.

In mancanza di tali condizioni, la giurisprudenza ormai consolidata non ritiene l’atto istitutivo valido, ma soggetto ai rimedi tipici del ceto creditorio (azione revocatoria), ma addirittura nullo per simulazione assoluta, e, in quanto regolato da legge straniera, immeritevole di riconoscimento nell’ordinamento interno.