Il trust liberale che violi le quote di legittima è valido, ma riducibile

Il trust liberale che violi le quote di legittima è valido, ma riducibile

Cos’è un trust benefico o liberale?

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone mediante il quale un soggetto (disponente o settlor) trasferisce la proprietà di determinati beni a un amministratore di sua fiducia (il trustee), che assume l’obbligo di gestire e amministrare il patrimonio secondo le disposizioni del disponente, nell’interesse di terzi beneficiari o per uno scopo specifico ideale.

Il trust liberale prevede, in particolare, vantaggi economici in favore di uno o più beneficiari, alcuni immediati (beneficiari del reddito), altri mediati (beneficiari finali): al beneficiario spettano risultati utili della gestione del trust (ad esempio, canoni di locazione o anticipazioni di somme per esigenze personali, mediche, di studio o di avviamento professionale) oppure attribuzioni patrimoniali stabili, generalmente previste alla fine del trust (beneficio finale) secondo il piano distributivo voluto dal disponente e gestito dal trustee.

Il trust liberale rappresenta una donazione?

Il trust istituito con la finalità di attribuire vantaggi ai beneficiari è idoneo a determinare una donazione indiretta: non si tratta di una vera e propria donazione (art. 769 c.c.) ossia attribuzione diretta di beni e diritti a un donatario, ma di una liberalità derivante da atto di natura diversa (art. 809 c.c.).

Nella sostanza, si tratta di una donazione ancorché in forma diversa e contenuta in atto avente veste diversa e ulteriori scopi.

La designazione del beneficiario a volte è diretta e immediata, altre volte avviene per relationem ossia indicando elementi di rinvio (i miei futuri figli e discendenti), altre ancora è affidata al trustee (trust c.d. discrezionale); lo stesso avviene per la determinazione dei beni o dei diritti da attribuire.

Che rapporti ha il trust con la futura eredità?

Il trust liberale, determinando una donazione indiretta, è, come ogni donazione, un vero e proprio anticipo di successione, quindi ogni esborso da esso derivante rientrerà nella c.d. riunione fittizia: alla morte del disponente, nel patrimonio da considerare per verificare se ci sono state lesioni delle quote dei legittimari (figli, discendenti, coniuge, unito civile, ascendenti), bisognerà considerare anche le elargizioni effettuate per effetto del trust.

Cosa cambia se il beneficiario del trust è un legittimario o meno?

Se i beneficiari sono legittimari, i benefici derivanti dal trust costituiranno anticipo di successione, soggetto a imputazione (art. 564, comma 2, c.c.); se i beneficiari non sono legittimari, i benefici derivanti dal trust costituiranno comunque una liberalità, gravante prima sulla disponibile e poi, esaurita la disponibile, sulle quote di legittima riservate a figli, discendenti, coniuge, unito civile e ascendenti, e in tale ultimo caso saranno soggetti all’azione a tutela dei legittimari.

Che tipo di azione ha a disposizione il legittimario? Il trust che viola la quota di legittima è nullo?

La tutela dei diritti dei legittimari del disponente, che siano pregiudicati dall’istituzione del trust, è realizzata con l’esercizio dell’azione di riduzione verso gli apporti effettuati dal disponente al trust.

In generale, tutte le disposizioni a titolo di liberalità (donazioni dirette o indirette) che violano quote di legittima, non sono nulle, ma valide, anzi, proprio la loro validità determina la lesione di legittima; pertanto, tali disposizioni non posso essere dichiarate nulle, ma possono essere ridotte con il rimedio specifico previsto dalla legge, ossia l’azione di riduzione.

Il legislatore italiano non ha sanzionato direttamente con la nullità le disposizioni lesive, ma ha previsto un rimedio volontario che consente di ridurre la liberalità eccessiva, e “restituire” al legittimario leso quella porzione che occorre a soddisfare la quota di legittima.

Cosa fare se un trust liberale viola la quota di legittima?

È liberale il trust che ha lo scopo di tutelare o gratificare alcuni soggetti in particolare, predisponendo nel contempo la figura successione del disponente. Tale ipotesi di trust prevede, in particolare, vantaggi economici in favore dei beneficiari, alcuni immediati (beneficiari del reddito), altri mediati (beneficiari finali): al beneficiario spettano risultati utili della gestione del trust (ad esempio, canoni di locazione o anticipazioni di somme per esigenze personali, mediche, di studio o di avviamento professionale) oppure attribuzioni patrimoniali stabili, generalmente previste alla fine del trust (beneficio finale) secondo il piano distributivo voluto dal disponente e gestito dal trustee.

La designazione del beneficiario a volte è diretta e immediata, altre volte avviene per relationem ossia indicando elementi di rinvio (i miei futuri figli e discendenti), altre ancora è affidata al trustee (trust c.d. discrezionale); lo stesso avviene per la determinazione dei beni o dei diritti da attribuire.

Il trust liberale, determinando una donazione indiretta in favore dei beneficiari, può ledere le quote di legittima dei legittimari del disponente, pertanto è soggetto a tutela giudiziale. L’ordinamento italiano, per mediare tra la libertà di disposizione di ciascun proprietario e le aspettative successorie dei legittimari, non ha introdotto una sanzione di nullità, ma un rimedio specifico, l’azione di riduzione, con il quale la disposizione che lede la legittima di qualcuno, pur rimanendo valida ed efficace, può essere ridotta nella misura che occorre per “sanare” la lesione della legittima di chi ha agito.

Per effetto di tale azione, la liberalità diventa parzialmente o totalmente inefficace nei confronti del legittimario che agisce e la parte ridotta “torna” nell’asse ereditario e spetta a quel legittimario che ha agito vittoriosamente: quest’ultimo diventa quindi erede per la quota di legittima e riceve i beni.

L’azione può essere esercitata solo dopo la morte del disponente, in quanto qualsiasi rivendica o accordo sulla legittima, in vita del futuro de cuius, sarebbe nulla per violazione di legge (art. 458, art. 557 c.c.).

Contro chi agire?

L’azione di riduzione si esercita nei confronti del beneficiario della liberalità: donatario, diretto o indiretto.

Nel caso del trust, però, lo schema negoziale prevede la partecipazione di più soggetti:

  • Il disponente, che conferisce i beni per lo scopo benefico liberale;
  • Il trustee, che riceve i beni in titolarità strumentale, come mero gestore o amministratore;
  • Il beneficiario, che riceve vantaggi del trust ed è il vero soggetto avvantaggiato, ma spesso non riceve nulla nell’immediato.

È necessario pertanto chiedersi contro chi agire se il trust a favore di alcuni viola le quote di legittima di altri.

Non è possibile agire contro il disponente, in quanto questi, all’apertura della successione, e quindi al momento in cui può essere esercitata l’azione, sarà deceduto.

Non si può agire nei confronti del trust, in quanto esso, pur dotato di una certa soggettività ai fini fiscali, non è un soggetto vero e proprio e non può considerarsi beneficiario della liberalità.

È difficile ammettere l’azione diretta nei confronti della persona del trustee, in quanto egli non è un beneficiario, riceve i beni in titolarità solo per poterli gestire secondo il programma del trust, ma non riceve alcuna liberalità: il trustee non è in alcun modo beneficiario di donazione, né diretta né indiretta.

Resta il beneficiario, il vero destinatario della liberalità, eppure non sempre egli è legittimato passivo:

  • non necessariamente, alla morte del disponente, sono stati individuati il beneficiario o i beni da attribuirgli (nel trust discrezionale, tale potere è riconosciuto al trustee, che potrebbe non averlo ancora esercitato);
  • non necessariamente il programma gestorio del trust realizza immediatamente il beneficio, pertanto, alla morte del disponente, potrebbe non essersi ancora concretizzato alcun arricchimento del beneficiario, e, quindi, quest’ultimo non potrebbe essere ancora legittimato passivo dell’azione.

In questo caso, come operare?

L’intervento della Cassazione. Contro chi agire?

La Corte di Cassazione, con ordinanza 17 febbraio 2023 n. 5073, è intervenuta a far chiarezza sulla legittimazione passiva all’azione di riduzione in caso di trust, chiarendo il ruolo del beneficiario e il momento in cui questi può dirsi effettivamente destinatario di donazione indiretta e quindi legittimato.

In particolare, la sentenza distingue in base all’attualità, o meno, del beneficio:

  • a) se il trustee ha già eseguito, in tutto o in parte, il programma del disponente ed esercitato, in caso di trust discrezionale, il proprio potere di distribuire utili o beni, l’azione di riduzione va rivolta nei confronti dei beneficiari, in quanto essi hanno ricevuto, in tutto o in parte, la liberalità programmata, se essa eccede la quota disponibile (e la quota di legittima del beneficiario ove sia legittimario);
  • b) se invece il trust è ancora “in fase di esecuzione”, non essendosi esaurito il programma destinatorio, con la conseguenza che il trustee è ancora titolare del patrimonio vincolato in trust, si ammette l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti dello stesso trustee, non in quanto beneficiario, ma solo in quanto titolare del patrimonio ormai vincolato. In sostanza, l’azione mira a ridurre l’atto di trust in quanto tale, e l’unico soggetto idoneo a costituirsi in giudizio e dotato del potere di farlo è il trustee.

La Cassazione però reputa il beneficiario legittimato passivo anche nel caso del trust non ancora completamente eseguito, qualora sia certa l’individuazione del beneficiario (perché già effettuata dal disponente), essendo solo stato differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al beneficiario, dato che, in tal caso, il legittimario leso potrà agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali delle quali è avvantaggiato il beneficiario.

Resta invece ferma la legittimazione passiva del trustee, oltre che nei cosiddetti trust di scopo, nei quali manca la categoria dei beneficiari (si pensi ad un trust destinato a uno scopo benefico generico), nel caso di trust discrezionale che non abbia ancora ricevuto attuazione: la mancata attuazione del beneficio finale non esclude che sia stata impressa ormai la destinazione ai beni, pertanto il legittimario deve poter agire a sua tutela in ogni caso.

La Cassazione dunque, tenendo fermi i risultati anche dottrinari raggiunti in merito di donazioni e liberalità in generale, esclude l’applicazione della sanzione di nullità a tutela dei diritti dei legittimari, anche per il caso del trust discrezionale che non abbia ancora consentito l’individuazione dei beneficiari ovvero delle attribuzioni idonee a ledere i diritti del legittimario.

L’azione di nullità sarebbe, in questa fattispecie, rimedio “sproporzionato”, in quanto proponibile da chiunque vi abbia interesse e non solo dai legittimari, imprescrittibile (e non prescrittibile in dieci anni come l’azione di riduzione) ed idonea a travolgere l’apporto al trust nella sua interezza e, dunque, non solo nei limiti necessari a integrare la legittima, con il risultato di porre nel nulla l’intera volontà del disponente, in contrasto con il principio di bilanciamento che il legislatore ha introdotto, tra volontà del proprietario e aspettativa successoria dei legittimari.

La medesima nullità può operare solo nel caso in cui il trust benefico sia costituito proprio sui beni lasciati, per testamento, al legittimario stesso, concretizzandosi, in tal caso, un peso sulla legittima rilevante ai sensi dell’art. 549 c.c.: il legittimario riceve i beni di sua spettanza, ma con un vincolo, peso, onere, che gli impediscono di goderne liberamente.