Il legato in sostituzione di legittima: facile strumento per sottrarsi ai creditori?

Il legato in sostituzione di legittima: facile strumento per sottrarsi ai creditori?

Cos’è il legato in sostituzione di legittima?

Il legato in sostituzione di legittima è una disposizione a titolo particolare con cui il testatore può soddisfare un legittimario (figlio, coniuge o unito civile, genitore o ascendente) con un bene specifico, o una somma o un credito, attribuendo l’intero patrimonio ad altri soggetti, eredi.
Il legittimario, ricevendo quel bene, perde ogni altro diritto di legittima, quindi non acquista una quota di eredità del defunto ma resta mero titolare del bene che gli è stato lasciato.ì

L’art. 551 c.c.. prevede due ipotesi:

  • Se il legittimario sceglie di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, anche se il valore del legato è inferiore a quello della legittima.
  • Se il legittimario non vuole conseguire il legato, ma vuole conseguire la sua quota di legittima, deve rinunziare al legato prima di agire in riduzione.

Con il legato in sostituzione di legittima il testatore, esclude uno dei legittimari dalla comunione ereditaria.
Si può definire questo legato come ipotesi di “legittima qualitativa”: il legittimario, pur non ricevendo la quantità che gli spetta, è comunque soddisfatto perché sceglie un bene, magari anche di valore simbolico, per le sue qualità e non per il valore.

Proprio per questo motivo, secondo la dottrina prevalente, è possibile porre, sul legato in sostituzione, anche pesi e condizioni (che di regola sono nulli se posti a carico della quota di legittima): il legittimario ha sempre la libertà di rinunziare al legato sostitutivo e chiedere l’intera legittima, quindi è sempre libero di sottrarsi al peso o alla condizione.

Il testatore può, comunque, salvaguardare la quantità spettante al legittimario, attribuendogli, oltre al legato, anche un supplemento, ossia una somma di denaro o un bene di valore pari alla differenza tra il bene legato e tutta la quota di legittima.
La richiesta del supplemento da parte del legittimario-beneficiario deve avvenire, non con l’azione di riduzione, bensì con la rivendita, trattandosi di un diritto già a attribuito dal testatore.

Altra particolarità è nella qualifica soggettiva del beneficiario: il legittimario che riceve legato in sostituzione, è legatario, e non è erede; il legittimario che reclama la sua quota di legittima, all’esito del giudizio diventa erede, ed è tenuto al pagamento dei debiti.
Occorre evidenziare che il legato in sostituzione di legittima può essere ritenuto tale solo se risulta una chiara e univoca manifestazione di volontà del testatore in tal senso: dev’essere chiara l’intenzione del testatore di escludere il legittimario dall’asse ereditario e attribuirgli unicamente un bene, altrimenti il legato si intende fatto in conto di legittima.

L’acquisto del legato in sostituzione di legittima avviene senza bisogno di accettazione come per ogni altro legato: il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinuncia (art. 649 c.c.).

L’accettazione risulta necessaria solo al fine di rendere definitivo l’acquisto ed eliminare la possibilità di rinunzia. Essa non richiede l’osservanza di particolari formalità, anche nel caso in cui essa abbia ad oggetto beni immobili, pertanto può essere effettuata espressamente o tacitamente.
La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, è un negozio unilaterale dismissivo di un diritto reale o obbligatorio, il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell’apertura della successione. Pertanto, ove abbia ad oggetto diritti immobiliari, essa è soggetta a forma scritta (art. 1350 n. 5) c.c.) (Cass. civ., S.U., n. 7098/2011).

La scelta di conseguire il legato, come visto può prescindere da valutazioni patrimoniali ed avere ragioni morali, sentimentali o comunque personali.
Per tale ragione, essa non può essere messa in discussione da terzi, ad esempio dai creditori del legittimario: anche se il legittimario sceglie di conseguire un legato di basso valore o comunque di valore inferiore alla quota di legittima, impoverendo così il suo patrimonio, non è previsto che un suo creditore contesti tale scelta.

La delicata valutazione tra i due interessi, quello del legittimario a decidere liberamente se conseguire il legato sostitutivo o rinunziare ad esso e pretendere, con l’azione di riduzione, l’intera legittima, e quello del creditore a che non si impoverisca il patrimonio del legittimario debitore, è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: se il legittimario decide di tenere il legato e perdere così il valore restante della legittima, può il creditore sostituirsi a lui con l’azione c.d. surrogatoria, e agire in riduzione, facendogli ottenere la quota di legittima intera?

Legato in sostituzione di legittima: facile strumento per sfuggire ai creditori?

Come abbiamo visto, Il legato in sostituzione di legittima è una disposizione a titolo particolare con cui il testatore può soddisfare un legittimario (figlio, coniuge o unito civile, genitore o ascendente) con un bene specifico, o una somma o un credito, attribuendo l’intero patrimonio ad altri soggetti, eredi.
Il legittimario, ricevendo quel bene, perde ogni altro diritto di legittima, quindi non acquista una quota di eredità del defunto ma resta mero titolare del bene che gli è stato lasciato.
Si può definire questo legato come ipotesi di “legittima qualitativa”: il legittimario, pur non ricevendo la quantità che gli spetta, è comunque soddisfatto perché sceglie un bene, magari anche di valore simbolico, per le sue qualità e non per il valore.

La scelta di conseguire il legato e perdere la quota di legittima è strettamente personale?

Il legittimario soltanto può effettuare tale scelta, che ha forte valenza personale: se egli, per ragioni familiari, sentimentali, morali vuole accettare il legato avente a oggetto un bene, anche di valore economico minimo, ma di grande valore simbolico, e perdere così la quota di legittima a lui spettante, non è possibile contestare tale sua volontà.

La perdita della quota, depauperando il patrimonio, danneggia i creditori del legittimario. Possono essi intervenire?

La natura personale della scelta di conseguire in legato e perdere l’azione di riduzione è stata messa più volte in discussione, per il caso in cui vi sia un altro interesse da tutelare, quello dei creditori del legittimario: se è vero che la scelta rimessa al legittimario (conseguire il legato sostitutivo o chiedere tutta la legittima) sembra totalmente personale e insindacabile, è altrettanto verso che il legato sostitutivo può prestarsi a facili elusioni delle ragioni creditorie. Il legittimario, perdendo volontariamente la quota, depaupera il suo patrimonio e, quindi, impedisce ai suoi creditori di soddisfarsi su beni di maggior valore.

La dottrina, e parte della giurisprudenza, da tempo si chiedono se il creditore può sostituirsi al legittimario che non effettui alcuna scelta e tacitamente tenga con sé il legato, e scegliere di dismettere il bene oggetto di legato e chiedere tutta la legittima: in tal modo, facendo acquistare la legittima al suo debitore, avrà un patrimonio più ampio su cui soddisfarsi.

Quali strumenti ha il creditore nei confronti di un legittimario che rinunzia a lasciti testamentari?

Il codice civile non prevede specifici strumenti di tutela a favore dei creditori del legittimario pretermesso in materia di azione di riduzione per lesione di legittima, avendo riconosciuto la legittimazione all’esercizio di tale azione, all’art. 557, primo comma, c.c., solo a favore dei legittimari stessi, dei loro eredi o aventi causa (tra i quali non rientrano i creditori), ed avendo fatto menzione al terzo comma dell’art. 557 c.c., dei soli creditori del defunto.
È dunque preclusa l’azione di riduzione in via diretta: i creditori del legittimario non sono titolari dell’azione.

È allora possibile che i creditori del legittimario possano agire in surrogatoria per fargli conseguire la quota?

Sembra precluso l’esercizio in via surrogatoria.
Ai sensi dell’art. 2900, primo comma, c.c., l’esercizio di detta azione non è consentito quando si tratti di diritti o di azioni che non possono essere esercitati se non dal loro titolare: l’esito vittorioso dell’azione di riduzione per lesione di legittima comporta l’acquisto della qualità di erede e della quota ereditaria, e questo effetto non può derivare da scelte di terzi; l’accettazione dell’eredità non costituisce per iI legittimario un obbligo giuridico ed è considerata insuscettibile di esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori personali del chiamato all’eredità, perché la qualità di erede comporta la responsabilità illimitata per i debiti ereditari e conseguenze di carattere personale o morale (si pensi ad un’eredità formata anche da beni di probabile provenienza illecita).

È possibile contestare la scelta come nel caso di rinunzia all’eredità (art. 524 c.c.)?

Un precedente (Cass. civ., 20 giugno 2019, n. 16623),  applica analogicamente l’art. 524 c.c. (impugnazione della rinuncia a eredità da parte dei creditori), per garantire il soddisfacimento del creditore nei limiti del suo credito: il creditore potrebbe impugnare la rinunzia all’azione di riduzione.
Tuttavia, anche se in via surrogatoria, l’effetto dell’azione di riduzione è la ricostituzione della quota riservata al legittimario con acquisto della qualità di erede, e assunzione di responsabilità per i debiti del defunto, e tali effetti, per principio, non possono prescindere da una volontà del chiamato.
Inoltre, nel caso del legato in sostituzione di legittima, manca l’atto espresso di rinunzia alla riduzione, in quanto la perdita di tale azione deriva, per effetto di legge, dalla decisione di conseguire il legato, pertanto i creditori non hanno alcun atto espresso da impugnare.

La rimessione alle Sezioni Unite

Il dubbio fondamento normativo dell’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario pretermesso o che abbia ricevuto un legato in sostituzione di legittima, hanno indotto la Corte di Cassazione a rimettere la questione alle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. II, Ord. 2 gennaio 2025, n. 23).