DA OGGI APPLICABILE REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SUCCESSIONI

DA OGGI APPLICABILE REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SUCCESSIONI

Da oggi,17 agosto 2015, è in toto appicabile il Regolamento del Parlamento e del Consiglio UE del 4 luglio 2012 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 luglio 2012, e in vigore dal 16 agosto 2012, salvo gli artt. 77 e 78, in vigore dal 16 gennaio 2014, e gli artt. 79, 80 e 81, in vigore dal 5 luglio 2012.
Secondo il regime degli effetti previsto dall’art. 84 del Regolamento, esso, pur in vigore dalle epoche citate, è applicabile, in toto, alle successioni che si apriranno  dal 17 agosto 2015, su tutto il territorio dell’Unione Europea, fatta eccezione per Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, i cui governi hanno scelto di restare esclusi dal Regolamento.
Il capo III del Regolamento comporta, rispetto alla legislazione italiana, un’inversione dei criteri regolatori.
L’art. 46, primo comma, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Legge di riforma del diritto internazionale privato) indicava, quale criterio generale per la regolamentazione delle successioni, la cittadinanza del de cuius al momento della morte.
Al secondo comma, il medesimo art. 46 consentiva al testatore di scegliere, con dichiarazione in forma testamentaria, quale legge applicabile, quella dello Stato in cui avesse residenza, purché tale residenza permanesse fino al momento della morte.
Stante il rapporto tra normativa interna e normativa europea, l’art. 46 L. 218/1995 dovrà essere, automaticamente, disapplicato.
Per le Autorità italiane, dunque, alle successioni è applicabile il solo Regolamento 650/2012, e ciò sia con riferimento ai cittadini europei che con riferimento ai cittadini extra europei.
L’art. 20 del Regolamento, del resto, precisa “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro”.
Indi, per qualsiasi soggetto, europeo e non, il Notaio terrà conto della disciplina del Regolamento, salvo, per i cittadini di Stati non vincolati dal Regolamento (nei quali, per l’effetto, non vi sarà prevalenza automatica del medesimo sulla legge nazionale), verificare la compatibilità con la legge nazionale e, in generale, con la legge di rinvio.
Secondo il Regolamento, criterio generale per la regolamentazione della successione è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 21, par. primo). Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.
Stante la difficoltà di individuare con precisione i confini del criterio scelto (residenza abituale non è, evidentemente o necessariamente, la residenza anagrafica), il Regolamento prevede, però, una clausola di salvaguardia: nel caso in cui emerga un collegamento manifestamente più stretto con altro ordinamento, è applicabile la legge di quest’ultimo (art. 21, par. secondo).
È consentita (art. 22), al de cuius, la facoltà di scelta, c.d. professio iuris: il testatore può scegliere, in deroga al criterio residuale, come legge regolatrice dell’intera successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Ove egli abbia più di una cittadinanza, può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
La dichiarazione deve essere resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.
È prevista, inoltre, una presunzione di scelta: “4. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta, anteriormente a 17 agosto 2015, in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione” (art. 83, quarto comma).
La legge applicabile disciplina l’intera successione (art. 23), dalla sua apertura fino alla divisione ereditaria.
Problema pratico importante è quello dell’efficacia di dichiarazioni di scelta effettuate prima del 17 agosto 2015.
Secondo l’art. 83 del Regolamento, se il defunto ha scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente al 17 agosto 2015, la scelta è valida nei seguenti casi:
a) ove soddisfi le condizioni di cui al Regolamento (Capo III) (già in vigore, come visto, dal 16 agosto 2012, ancorché non ancora applicabile, per cui era già possibile, prima del 17 agosto 2015, effettuare la scelta in conformità al Capo III del Regolamento);
b) ove sia valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta e dell’effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell’autorità che si occupa della successione.

Indi, una disposizione già resa in conformità ad una certa normativa (si pensi, ad esempio, all’istituzione in quota di legittima riconosciuta dalla legge italiana), è da ritenere valida e dà luogo alla presunzione assoluta della scelta di quella normativa coma applicabile.
Secondo il preambolo, al n. 39, si può ritenere che la scelta di legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge.

Venendo ai casi più comuni di collegamento con la legge italiana:
– il cittadino italiano residente in altro Stato, ove voglia rendere applicabile la legge dello Stato di residenza, non dovrà rendere alcuna scelta;
– il cittadino non italiano, residente in Italia, ove voglia rendere applicabile la legge dello Stato di cittadinanza, dovrà rendere la scelta.