Rinuncia all’eredità: cosa accade alle quote di legittima?

Rinuncia all’eredità: cosa accade alle quote di legittima?

Cosa succede se un figlio rinunzia all’eredità? Che fine fa la sua quota di legittima?

Esempio: eredi sono il coniuge Tizia e due figli, Tizietto e Tizietta e hanno diritto, ciascuno, a quota di legittima un quarto, mentre il restante quarto è quota disponibile. Tizietto rinunzia all’eredità.

La Cassazione, a partire dal 2006 (Cass. S.U. 13524/2006 e 13429/2006) sembra aver aderito alla teoria della cristallizzazione : le quote di legittima restano invariate e “cristallizzate” alla data di morte di Tizio, quindi se Tizietto rinunzia, le quote di Tizia e Caietto restano sempre 1/4 ciascuna, e la quota disponibile aumenta a 2/4 (1/4 già esistente e 1/4 lasciato da Tizietto).

A ben vedere, però, la Cassazione non si occupava di rinunzia a eredità ma di casi di rinunzia o di prescrizione del diritto di agire in riduzione: un figlio, che non aveva ricevuto l’intera quota di spettanza, lasciava spirare il termine per chiedere la differenza.
In questo caso, sicuramente le quote restano invariate.

Se però il figlio rinunzia non solo all’azione di riduzione, ma proprio all’eredità, egli si considera come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.): le quote di legittima degli altri devono essere ricalcolate come se egli non ci fosse mai stato, quindi, ai sensi dell’art. 581 c.c., diventano 1/3 per Tizia e 1/3 per Caietto. Il coniuge e il figlio accettante hanno quindi diritto a una maggiore porzione di patrimonio e possono agire contro donazioni o legati effettuati dal testatore.