07 Ott Rinuncia all’eredità senza testamento: a chi spetta la quota
Posted at 12:48h
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Cosa succede se un chiamato rinunzia all’eredità e non c’è testamento? A chi andrà la sua quota?
Secondo l’art. 521 c.c., chi rinunzia all’eredità si considera come se non fosse mai stato chiamato; secondo l’art. 522 c.c., la quota di chi rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso con lui.
Ma chi sono coloro che avrebbero concorso con lui?
Esempio: chiamati all’eredità sono il coniuge Tizia e due figli, Tizietto e Tizietta; essi hanno diritto (art, 581 c.c.) a una quota di eredità pari a un terzo (Tizia) e due terzi in parti uguali (Tizietto e Caietto) rispettivamente.
Se rinunzia Tizietto, la sua quota a chi spetterà? Solo a Caietto (che “concorre” con lui nella stessa quota di 2/3) o anche a Tizia (che “concorre” sia con lui che con Caietto)?
E se rinunziano tutti e due i figli, le loro quote spettano a Tizia (che “concorre” con loro) o si deve ricalcolare tutto come se i figli non ci fossero mai stati e quindi dividere tra Tizia, coniuge, e i fratelli, sorelle e ascendenti del defunto (art. 582 c.c.).
La tesi preferibile sembra la seconda: essendo l’accrescimento vero e proprio un fenomeno tipico dei testamenti, l’art. 522 c.c. non vuole riferisci all’accrescimento nella stessa quota, ma a un ampio fenomeno di ampliamento delle quote; facendo tale norma riferimento a coloro che “concorrono” col rinunziante, appare plausibile ritenere che, all’esito della rinunzia, la quota del rinunziante vada riattribuita, ricalcolando le quote come se quel soggetto non vi fosse mai stato, ma senza coinvolgere soggetti che non erano chiamati all’apertura della successione.
Nell’esempio, dunque, la quota di Tizietto va divisa tra Tizia e Caietto in parti uguali, applicando l’art. 581 c.c. come se Tizietto non vi fosse mai stato.