Addio azione di restituzione in natura

Addio azione di restituzione in natura

È in Gazzetta Ufficiale la L. 2 dicembre 2025 n. 182, contenente le annunciate modifiche agli artt. 561 e 563 c.c. e a tutta la disciplina dell’azione di restituzione. Non sarà possibile, d’ora in poi, al legittimario leso o pretermesso, agire nei confronti dei terzi acquirenti dei beni aventi provenienza donativa, nemmeno se l’altro legittimario, donatario favorito, sia incapiente; pertanto, le questioni inerenti alle quote di legittima restano “affare” interno tra i legittimari e i beneficiati dal de cuius. Restano ferme e invariate le quote di legittima, calcolate secondo il sistema della c.d. quota mobile, in base al numero e alle categorie di legittimari, secondo le regole di cui agli artt. 536 c.c.

Disciplina transitoria

La nuova disciplina si applica alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della nuova legge; la disciplina precedente continuerà ad applicarsi alle successioni aperte in data anteriore – con la conseguenza che può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari – solo alle seguenti condizioni:

  • se è stata notificata e trascritta domanda di riduzione, prima della data di entrata in vigore della nuova normativa;
  • se viene notificata e trascritta domanda di riduzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa;
  • se viene notificato e trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa.

In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, la nuova disciplina dell’azione di riduzione si applica anche “alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore”.