DDL CONCORRENZA E NOTAI – Quali tutele per il cittadino?

DDL CONCORRENZA E NOTAI – Quali tutele per il cittadino?

E’ stato reso noto venerdì sera, non senza qualche incertezza (le testate giornalistiche riportano norme diverse, a riprova del caos nella gestazione), il testo del DDL concorrenza varato dal Governo Renzi.

Tra le misure proposte, agli artt. 27 e seguenti, le “misure per la concorrenza nel notariato”.

Oltre a già annunciate modifiche per l’ampliamento delle competenze territoriali, e della pianta organica, compare, a sorpresa, una norma, l’art. 29, che rischia di rappresentare un vero e proprio vulnus per la certezza dei traffici e per la tutela dei cittadini che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero esserne tutelati.

La norma rende “fungibile”, per immobili non abitativi di valore inferiore ad Euro 100.000 catastali, la prestazione notarile, con l’autentica di un avvocato abilitato.

La novità desta non poche preoccupazioni, non solo per la categoria interessata, i Notai, ma anche e soprattutto per i destinatari delle tutele che l’intervento notarile dovrebbe assicurare: i cittadini.

Con il venir meno dell’atto pubblico, infatti, si abbatterebbe l’ultima barriera ad un ulteriore avanzamento dei c.d. contraenti forti oltre la linea del giusto confine con i contraenti deboli, i consumatori.

Dal punto di vista tecnico, non si comprende come si possa rendere fungibile la prestazione di un pubblico ufficiale, nominato a seguito di un concorso pubblico gestito dal Ministero della Giustizia, custode dei Pubblici Registri, con quella di un professionista libero, e per sua natura “di parte”, l’avvocato.

Si badi, non v’è questione di competenza o di preparazione, pur dovendosi sottolineare che le due professioni hanno specificità (che si manifestano nei percorsi formativi per l’accesso) difficilmente conciliabili.

Le due figure hanno connotazioni strutturalmente diverse.

Il Notaio nasce terzo ed imparziale; anche se scelto, di norma, dall’acquirente, ha il dovere di indagare volontà e tradurle in forma compiuta, senza parteggiare per l’una o per l’altra parte, solo traducendo volontà e rendendole compatibili con il diritto; l’Avvocato, al contrario, tutela, per suo ministero, il soggetto da cui riceve mandato, cercando di realizzare al meglio i di lui interessi.

Inoltre, la regolamentazione pubblica della funzione notarile assicura la perdurante assistenza di tutti i territori (se vi fosse piena libertà di impianto, le zone economicamente meno floride resterebbero senza assistenza alcuna), la sottoposizione degli atti ad ispezione da parte degli Archivi Notarili, e la vigilanza da parte del Ministero della Giustizia e dei suoi organi periferici, il tutto volto ad assicurare il massimo controllo di coloro che son delegati dallo Stato alla delicata funzione della rogazione di atti.

Ancora, il profilo economico: con l’intervento notarile, si ha la partecipazione di un solo soggetto, terzo rispetto ad entrambe le parti, e, per sua stessa natura, idoneo a costituire filtro a tutela della parte più debole, rispetto alle asimmetrie informative nei rapporti con contraenti forti (ad esempio, le banche); con l’intervento dei legali, al contrario, ciascuna parte sarebbe assistita da un professionista, che cura l’interesse di lei, e riesce ben difficile immaginare un reale risparmio di spesa.

Si avrebbero, infatti, e doverosamente, due onorari professionali, anzichè uno.

 

Infine, il risultato cui condurrebbe l’attuazione del DDL sarebbe abnorme rispetto alla tutela del consumatore.

Si mette a confronto una prestazione onnicomprensiva, quale quella attualmente svolta dal Notaio, tenuto alle ispezioni ipotecarie e catastali, alla redazione dell’atto, alla rogazione, alla registrazione, alla voltura ed alla trascrizione del medesimo, con una prestazione di autentica di firme, svuotata di qualsiasi controllo, e che lascia al cittadino il peso, economico e pratico, delle verifiche preliminari e degli adempimenti successivi.

La norma stessa ha cura di specificare che le ispezioni ipotecarie, la redazione degli atti e le comunicazioni agli uffici competenti sono a carico delle parti donataria o acquirente. Lascia, peraltro, perplessi, il generico riferimento ad adempimenti così importanti, che attuano un sistema di grande sicurezza, che il mondo  invidia all’Italia, tanto da suscitare la “curiosità” ed anzi l’interessamento delle economie in maggiore espansione, come quella cinese.

Molte altre valutazioni tecniche si potrebbero fare, ma si lascia spazio ad una valutazione di carattere, se si vuole, culturale e sociale: l’atto pubblico costituisce la più importante tutela contrattuale del cittadino, prevede l’indagine di volontà, la lettura meditata, l’assistenza di un professionista qualificato che, nel contempo, è delegato dallo Stato alla formazione della prova ed alla traduzione delle volontà in forma giuridica.

L’eliminazione di questo fondamentale filtro, quali risultati potrebbe avere in termini di certezza dei traffici?

Non è in discussione, si ripete, l’idoneità di altre figure all’assistenza giuridica: si vuole evidenziare la peculiarità ed infungibilità di un ruolo come quello del Notaio, custode delle regole in posizione imparziale e, quindi, ideale tutore delle istanze di tutti i cittadini, di qualsiasi fascia sociale.