30 Set Erede o legatario: una distinzione importante
Uno dei principali problemi interpretativi del diritto successorio è quello relativo alla distinzione tra disposizioni a titolo di eredità e disposizioni a titolo di legato.
Specialmente nei testamenti olografi, non è semplice capire se il testatore, lasciando uno o più beni, ha inteso formulare un legato o una vera e propria istituzione di erede.
Trattasi di questione di grande importanza, in quanto gli effetti delle due disposizioni sono di diversa entità, e diversa incidenza sulla sfera giuridica e patrimoniale di chi riceve il lascito:
- l’erede è il successore universale del patrimonio del defunto, ed il continuatore della sua personalità;
- il legatario è un semplice beneficiario di un diritto, reale o personale, e non acquista alcun altro diritto né obbligo.
All’erede si trasmettono tutte le posizioni giuridiche, attive e passive, del defunto, salvo quelle di natura strettamente personale: diritti reali, crediti, contratti, ed in genere tutti i poteri autonomi, sostanziali e processuali, esistenti in capo al de cuius, tranne quelli dichiarati intrasmissibili.
Inoltre, la successione ereditaria è fenomeno necessario, e si verifica anche in assenza di una volontà del defunto, operando in ogni caso la successione legittima: non esiste una successione senza almeno un erede; il legato invece è fenomeno meramente eventuale, fondato su una specifica ed autonoma volontà testamentaria.
La principale differenza riguarda i debiti ed i pesi ereditari: il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari (art. 756 c.c.), salvo diversa volontà del testatore; anche quando il pagamento gli sia stato imposto dal testatore, la disposizione realizza un accollo meramente interno: il legatario non è mai successore nei debiti, nei confronti dei creditori risponde sempre l’erede (art. 754 c.c.) e il legatario è tenuto a fornire agli eredi le risorse per il pagamento.
Ove il debito o l’onere sia posto a carico di un legatario, questi è tenuto fino al limite del valore di quanto ricevuto (art. 671 c.c.); l’erede, al contrario, risponde illimitatamente, ossia anche oltre il valore dei beni ereditari (ultra vires hereditatis), senza che ciò incida sull’acquisizione del titolo di erede, che prescinde dalla esistenza di un attivo, ed addirittura si configura anche nel caso di eredità passiva.
Quanto al possesso, questo continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione (art. 1146, primo comma, c.c.); il legatario, invece, non subentra nel possesso del defunto, ma inizia un nuovo possesso, al quale può unire quello del suo autore per goderne gli effetti (art. 1146, comma 2, c.c.).
Altre differenze importanti tra eredità e legato riguardano le modalità dell’acquisto:
- la successione a titolo universale richiede, di regola, un atto di volontà del successore (art. 459 c.c.), quindi non si diventa eredi se non con l’accettazione;
- l’acquisto del legato si verifica senza necessità di una accettazione del legatario, salvo per quest’ultimo il potere di rinunziare (art. 649, comma 1, c.c.).
Inoltre, la successione a titolo universale non può essere a termine, né iniziale né finale, per il principio semel heres semper heres (art. 637 c.c.), mentre il diritto del legatario può essere limitato nel tempo, ossia può avere un termine, sia iniziale sia finale (artt. 637 e 640 c.c.), configurando anche, in via eccezionale, un diritto di proprietà temporanea.
Esempio: lego il fondo Tusculano a Tizio per un anno dalla mia morte, a Caio per l’anno successivo e così via.
Erede o legatario: come distinguere?
Il Codice civile (art. 588 c.c.) stabilisce che le disposizioni testamentarie, qualunque sia la espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale, ed attribuiscono la qualità di erede, se comprendono la universalità od una quota dei beni del testatore, mentre le altre disposizioni (che non assegnano l’universalità dei beni o quota di essa) sono a titolo particolare ed attribuiscono la qualità di legatario.
Si ha, pertanto, disposizione a titolo di legato – a contrario – quando la disposizione non ha ad oggetto l’universalità dei beni od una quota ideale di essa (c.d. successione a titolo particolare).
Si è visto in precedenza che gli effetti delle due istituzioni sono molto diversi: in particolare, solo l’erede partecipa a tutto il patrimonio, in tutto o in quota, ed è tenuto illimitatamente al pagamento di debiti e pesi ereditari; il legatario, invece, riceve esclusivamente il bene attribuito e non partecipa agli altri beni, non è tenuto a pagare debiti o oneri e anche ove il testatore glielo imponga, è tenuto nei soli limiti di valore della cosa legata.
Il criterio distintivo tra disposizioni a titolo universale ed a titolo particolare viene fornito dall’art. 588, primo comma, c.c.:
- devono considerarsi istituzioni di erede tutte le disposizioni che attribuiscono la qualità di erede, che comprendano l’universalità od una quota dei beni del testatore;
- devono considerarsi legati quelle che hanno ad oggetto l’attribuzione di una cosa determinata o di un diritto (c.d. criterio normativo o oggettivo).
Tale regola interpretativa si fonda su un criterio oggettivo e non soggettivo: è istituzione a titolo universale quella che comprenda l’universalità od una quota ideale dei beni (complessivamente considerati come patrimonio, perché la quota di diritto su un singolo bene sarebbe attribuzione a titolo particolare), espressa in termini frazionari (Esempio: lascio il mio patrimonio ai miei figli Tizietto e Caietto in quote di un terzo e due terzi rispettivamente) o deducibile dall’attribuzione congiunta a più soggetti senza altre precisazioni (Esempio: lascio il mio patrimonio ai miei figli Tizietto e Caietto).
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12325 del 2026 ha chiarito un punto fondamentale: la qualifica formale utilizzata dal testatore (c.d. nomen heredis) non è decisiva, determinante è il contenuto dell’attribuzione. Anche se il testatore definisce “erede” un soggetto, se la disposizione attribuisce un bene singolo e configura i più limitati effetti di un legato, la disposizione dovrà essere riqualificata come legato; al contrario, se il testatore attribuisce beni singoli, e parla di “donatario” o “Legatario”, ma prevede la partecipazione ad altri beni, o l’esposizione a debiti o pesi o qualsiasi altro effetto tipico della istituzione d’erede, la disposizione dovrà essere riqualificata come ereditaria.
La definizione non è decisiva, ma non è irrilevante: essa è di per sé idonea a realizzare una vocazione universale fin quando l’attribuzione in concreto non sia indice di riconoscimento di una volontà diversa: è ad esempio erede anche colui che sia stato istituito in presenza di una eredità passiva (damnosa hereditas) in cui nessun attivo sia riscontrabile.
Per giungere alla corretta qualificazione, occorre procedere all’indagine della volontà espressa, secondo il criterio formale oggettivo dato dall’art. 588, primo comma, c.c. (attribuzione di quota – erede – o di singoli beni – legatario) e quello soggettivo dato dall’art. 588 secondo comma c.c.: se anche il testatore ha attribuito beni singoli, il beneficiario può essere considerato erede se i beni sono stati attribuiti come quota di patrimonio (Esempio: lascio la casa in Napoli). In quest’ultimo caso, il beneficiario riceve una quota ereditaria pari al valore della casa in Napoli rispetto a tutto il patrimonio (Se la casa in Napoli vale 10 e il patrimonio vale 50, la quota è 1/5, quindi il beneficiario è erede per tale quota e per tale quota partecipa agli altri beni e paga debiti e pesi ereditari).
Tornando ai criteri distintivi, al fine di stabilire se l’attribuzione è a titolo universale o particolare, è necessario valutare se la disposizione è stata fatta in relazione al complesso del patrimonio o secondo una specifica indicazione dell’oggetto attribuito, indipendentemente dalla relazione con il patrimonio.
Le attribuzioni, in particolare, devono considerarsi a titolo universale tutte le volte in cui il testatore abbia ripartito pro quota l’intero patrimonio o l’universalità dei beni relitti che non formavano oggetto di disposizioni a titolo particolare.
Per compiere un’esatta valutazione, occorre una duplice indagine: la prima, di carattere oggettivo, circa il contenuto dell’atto; la seconda, di carattere soggettivo, circa l’intenzione del testatore.
Lo stesso art. 588 c.c. fa riferimento al concetto di universalità o di quota ideale.
All’erede si trasmettono tutti i diritti patrimoniali di pertinenza del defunto, anche se ignorati da lui o derivanti da fattispecie non ancora perfezionate al momento della apertura della successione.
Se il primo comma dell’art. 588 c.c. distingue tra eredità e legato in base a un criterio oggettivo, a seconda che vi sia o meno l’attribuzione dell’universalità o di una quota dei beni del testatore, il secondo comma dello stesso articolo prevede una parziale deroga a questo criterio identificativo.
Non è escluso, infatti, che l’attribuzione di beni determinati possa realizzare istituzione ereditaria: L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Esempio: il testatore Tizio assegna, al figlio Tizietto, un bene immobile in Napoli, e al figlio Caietto, un bene immobile in Milano, con ciò intendendo suddividere tra loro il suo patrimonio.
All’apertura della successione, il bene in Napoli ha il valore di 100, e il bene in Milano ha il valore di 200.
Pur attribuendo il testatore beni specifici, e non esistendo una istituzione espressa di erede, Tizietto e Caietto possono essere considerati eredi, ciascuno per quota pari al valore del bene a lui assegnato.
Tizietto e Caietto non sono legatari, ma eredi nelle quote che risulteranno all’apertura della successione, dopo la valutazione dei beni (numeratore) rispetto all’intero patrimonio (denominatore): un terzo per Tizietto (100/300) e due terzi per Caietto (200/300).
Il secondo comma dell’art. 588 c.c. consente di sovvertire il criterio oggettivo del primo comma, in presenza di una volontà testamentaria, inespressa ma desumibile dal complesso delle disposizioni. Perché venga in considerazione tale criterio soggettivo, il testamento non deve contenere alcuna istituzione ereditaria espressa: la presenza di un’istituzione ereditaria renderebbe applicabile il criterio del primo comma, risolvendo il dubbio interpretativo.
Al criterio oggettivo fornito dal primo comma, che distingue in base all’entità (bene materiale o complesso di beni, oppure quota ideale) dell’oggetto della disposizione, si affianca un criterio soggettivo, fondato sull’intenzione del testatore (c.d. mens testantis), che potrebbe, pur assegnando un bene specifico o un complesso di beni specifici, intendere i medesimi come porzione di patrimonio, indi voler istituire erede il beneficiario.
Il legato è la figura tipica, di generale applicazione, in caso di attribuzione di beni specifici; in presenza di riferimenti ad effetti tipici dell’istituzione ereditaria (l’esposizione debitoria, o la volontà di far operare la vis expansiva su beni non espressamente assegnati), è legittimo ricorrere al criterio interpretativo soggettivo di cui al secondo comma, e ricostruire la disposizione in termini di istituzione ereditaria.
Perché si consideri l’institutio ex re certa occorrono:
– un elemento obiettivo, costituito dall’attribuzione di uno o più beni determinati o da un complesso di beni determinato, con esclusione di qualsiasi designazione aritmetica, anche implicita, di quote astratte, che riporterebbero la fattispecie a un’istituzione ereditaria ai sensi del primo comma dell’art. 588 c.c.;
– un elemento soggettivo, rappresentato dall’intenzione di assegnare i beni determinati come quota del patrimonio.
Problematica è l’individuazione di quest’ultimo: non c’è concordia in dottrina su come definire la “intenzione” del testatore, e, quindi, individuare la volontà di istituire erede un soggetto al quale ha attribuito solo uno o più beni o diritti determinati.
La giurisprudenza ha individuato i criteri per distinguere, rispetto all’attribuzione di beni specifici, la volontà meramente attributiva (caratteristica del legato) da una volontà nel contempo attributiva e distributiva (institutio ex re certa): spesso si è ritenuto decisivo il riferimento ad una quota, da cui desumere che le certae res siano intese come rappresentative di una frazione dell’intero; l’indicazione dei beni anziché indirizzata (come nel legato) ad un distacco dal resto del patrimonio, è voluta, piuttosto, in relazione al tutto.
La institutio ha gli effetti propri della nomina di erede: art. 1146 c.c. trasferisce direttamente il possesso, art. 752 c.c. trasferisce i debiti ed i pesi ereditari, art. 533 c.c. attribuisce l’azione di petizione di eredità (e non l’azione personale ex art. 649 c.c.), provoca ai sensi dell’art. 110 c.p.c. la successione processuale.
La valutazione, affidata al merito, è sempre fondata sul criterio soggettivo di cui all’art. 588, secondo comma, c.c., che diventa, dunque, mero criterio interpretativo, che consente di qualificare come erede, in alcune circostanze, anche il soggetto che riceva solo beni determinati o classi di beni.
Per tale motivo, l’institutio ex re certa trova terreno d’elezione nei testamenti olografi, nei quali non vi è l’intervento del Notaio, che possa illustrare al testatore la differenza tra eredità e legato invitandolo, ove voglia che un beneficiario sia erede, a qualificare espressamente la disposizione.
In un testamento pubblico, l’institutio ex re certa difficilmente potrebbe trovare spazio, se non in presenza di espressa richiesta, ed ove non emerga la volontà di perfezionare, invece, una (più verosimile) divisione del testatore.