15 Ott I debiti ereditari: chi è tenuto al pagamento?
Effetto importante dell’istituzione ereditaria è il subentro dell’erede nei debiti e nei pesi ereditari, esistenti in capo al de cuius al momento della morte, oppure maturati successivamente alla morte in base a titoli antecedenti, e in tutti gli altri pesi, oneri, incarichi occasionati dalla morte.
L’erede risponde, illimitatamente di tali posizioni, indi è tenuto a onorarle anche oltre il valore di quanto ricevuto ed anche con beni personali, salvo il caso in cui decida di accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
La disciplina dei debiti ereditari è contenuta negli artt. 752 e 754 c.c.
Occorre distinguere i rapporti interni tra gli eredi dai rapporti esterni con i creditori.
Nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 752 c.c., ciascun erede risponde dei debiti in proporzione alla quota ereditaria, salvo che il testatore abbia disposto altrimenti.
Il testamento può, però, prevedere una diversa distribuzione, e quindi prevedere una diversa distribuzione del peso economico, ricorrendo a un onere: è posto, a carico di uno o più eredi, un peso maggiore di quello previsto per legge o addirittura l’intero peso, e a carico degli altri un peso minore o addirittura nessun peso.
(Esempio: Istituisco eredi del mio patrimonio, in quote uguali di un terzo ciascuno, Tizietto, Caietto e Mevietto.
Dispongo, ai sensi dell’art. 752 c.c., che i miei debiti siano a carico del solo Tizietto).
In tale ultimo caso, nei rapporti tra gli eredi, vale quanto previsto dal testatore: nell’esempio, se Tizietto effettua il pagamento, non potrà chiedere alcun rimborso agli altri eredi; se Caietto o Mevietto effettuano il pagamento, potranno chiedere il rimborso a Tizietto.
Nei rapporti esterni (art. 754 c.c.), le passività del de cuius si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle loro quote: si tratta di obbligazione parziaria, indi (debita ipso iure dividuntur) il creditore può agire verso ciascun coerede solo per la porzione su di lui gravante, dovendo dunque agire nei confronti di tutti i coeredi per ottenere l’intero.
In caso di insolvenza di un coerede, il creditore non può rivolgersi agli altri per la parte non soddisfatta.
Tale norma, essendo posta a tutela di terzi, è inderogabile: il testatore non può in alcun modo modificare l’esposizione debitoria degli eredi, sottraendo uno o più eredi al pagamento.
È però possibile una modifica migliorativa: il testatore potrebbe “ampliare” la responsabilità esterna di un erede, ferma restando la responsabilità per quote di tutti gli altri.
Esempio: Dispongo che l’erede Tizietto sia tenuto al pagamento del debito verso la Alfa s.p.a. per intero, ferma restando la responsabilità di Caietto e Mevietto in proporzione alle loro quote ereditarie, ai sensi dell’art. 754 c.c.
Tale risultato si ottiene con una disposizione testamentaria che esclude il beneficio della divisione: uno degli eredi, ad esempio, non può eccepire, al creditore, di essere tenuto solo per quota, perché il testatore ha eliminato questo beneficio (art. 1315 c.c.).
In tal caso il creditore può scegliere se:
- chiedere l’intero a Tizietto e soddisfarsi;
- chiedere a ciascuno la propria quota.
Nel primo caso, Tizietto, chiamato a pagare, potrà chiedere rimborso a Caietto e Mevietto. Se però il testatore ha previsto che anche nei rapporti interni Tizietto sia gravato dell’intero debito, Tizietto non potrà chiedere nemmeno il rimborso.
Ai sensi dell’art. 756 c.c., si prevede che il legatario sia esente dal pagamento dei debiti ereditari, a differenza dell’erede.
Tuttavia, il legatario può essere chiamato a rispondervi se i creditori hanno il diritto di esercitare l’azione ipotecaria o il diritto di separazione.
Se, però, il legatario estingue un debito gravante sul bene che ha ricevuto, o onora anche spontaneamente un debito pur non essendovi tenuto, ha diritto di regresso nei confronti degli eredi.
Il testatore può porre debiti in capo al legatario, mediante apposito onere, ma il legatario ne risponde sempre nei limiti del valore della cosa legata (art. 671 c.c.).
Quindi, mentre l’erede risponde illimitatamente dei debiti ereditari, il legatario, qualora è chiamato a pagare un debito ereditario, ne risponde sempre nei limiti del valore dell’oggetto del suo lascito.
Non tutti i debiti si trasmettono allo stesso modo.
Ad esempio, si estinguono i debiti non civili, come le obbligazioni naturali, i debiti morali, sociali come i debiti di gioco.
Se il testatore era debitore di gioco, un suo erede può, se ritiene permanga il dovere morale di farlo pagare il debito, e in tal caso non può richiedere indietro il pagamento; d’altro canto, il creditore non può agire per il pagamento: nemmeno il credito di gioco cade in successione, non trattandosi di credito civile.
Non si trasmettono le multe del defunto, ossia le sanzioni amministrative comminate per violazione del Codice della strada (Codice della strada – d.lgs. n. 285/1992, art. 199: L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi).
Tali sanzioni sono una delle ipotesi in cui i debiti non si trasmettono agli eredi.
Per chiedere l’annullamento della multa si può presentare istanza in autotutela all’amministrazione comprovando l’avvenuta morte.
Ove l’auto sia cointestata, non si estingue ma resta il debito in solido tra cointestatari (art. 196 Codice della strada: Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà).
Pertanto l’erede non può contestare la multa ricevuta.
Si estinguono con la morte anche tutti i debiti alimentari, come l’assegno di mantenimento, o l’obbligazione agli alimenti legali.
Quanto ai debiti fiscali, gli eredi devono pagare le cartelle esattoriali relative a debiti tributari del defunto, ma non le sanzioni (Cass. civ., ord., 20 ottobre 2022 n. 31013).
Se l’eredità è accettata, dunque, i debiti tributari, a differenza delle sanzioni, vanno pagati.
In mancanza di norme speciali, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass. civ., 22 ottobre 2014 n. 22426). Pertanto, quando sono presenti più eredi, ciascuno risponde dei debiti tributari in proporzione della rispettiva quota.
Nemmeno sono dovute le sanzioni penali del defunto: principio nel nostro ordinamento, infatti, è quello della personalità della responsabilità penale, per cui un soggetto diverso dal reo non può rispondere delle conseguenze derivanti dal reato.
Debiti aziendali: pagano gli eredi o il legatario dell’azienda?
Quando il testatore lascia un’azienda, oltre ai beni materiali che la compongono, si pone il problema del subentro nei crediti e nei debiti.
Se per la successione nei crediti vi è concordia in dottrina (quindi il legatario acquisisce anche i crediti aziendali che il defunto aveva alla morte) problematica è la vicenda dei debiti aziendali: chi è tenuto a pagarli, l’erede come da regola generale, o il legatario, in quanto beneficiario di tutta l’azienda?
Nelle cessioni d’azienda tra vivi, l’art. 2560 codice civile prevede una sorta di accollo esterno: chi acquista l’azienda subentra anche nella responsabilità per i debiti, se risultanti da scritture contabili, quindi è tenuto al pagamento insieme al cedente; nei rapporti interni tra loro, cedente e cessionario possono aver stabilito ciò che vogliono, ma nei confronti del creditore terzo rispondono entrambi.
Tale norma opera anche per il legato mortis causa?
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1720/2016 esclude l’applicazione dell’art. 2560 c.c., ma ritiene vi sia un subentro nei debiti da parte del legatario di azienda: i debiti sono pendant dell’azienda, elementi intrinseci ad essa e spesso strumentali al suo esercizio, indi chi riceve l’azienda è anche tenuto a pagare i debiti.
I debiti aziendali non possono essere identificati come debiti ereditari ex art. 756 c.c., che il legatario non è tenuto a pagare, ma sono una componente del bene attribuito e, come tali, incombono sul legatario, come i pesi, gli oneri, i censi, le servitù inerenti ai fondi (art. 668 c.c.). Il legatario è dunque tenuto al pagamento, direttamente nei confronti del creditore.
Resta fermo, però, il limite generale di cui all’art. 671 c.c.: il legatario risponde nei soli limiti di quanto ha ricevuto.